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Document 62009CJ0345

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa da applicare — Inderogabilità delle norme di diritto internazionale privato — Assicurazione malattia — Titolari di pensioni o di rendite dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza

    (Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, artt. 28 e 28 bis, e n. 574/72, art. 29)

    2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione malattia — Titolari di pensioni o di rendite dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza

    (Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, artt. 28, 28 bis e 30, e n. 574/72, art. 29)

    3. Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Previdenza sociale dei cittadini migranti — Titolari di pensioni o di rendite dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza

    (Art. 21 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71)

    Massima

    1. Poiché le norme di diritto internazionale privato previste dal regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, sono inderogabili per gli Stati membri, non può ammettersi gli assicurati compresi nell'applicazione di dette norme, possano osteggiarne gli effetti disponendo della facoltà di sottrarsi ad esse. Infatti, l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato introdotte dal regolamento n. 1408/71 dipende solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato. Gli artt. 28 e 28 bis di tale regolamento sono redatti in termini che non lasciano spazio ad alcun diritto di scelta ai titolari di pensioni e di rendite interessati dalle disposizioni di cui trattasi. Allorché il titolare di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di uno Stato membro rientra nella situazione oggettiva descritta nei suddetti articoli, la norma di diritto internazionale privato riportata in tali disposizioni gli è applicabile, senza che egli possa rinunciarvi omettendo di iscriversi, conformemente all’art. 29 del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, presso l’ente competente dello Stato membro in cui risiede. Gli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71 hanno pertanto carattere inderogabile per gli assicurati compresi nel loro ambito di applicazione.

    L’iscrizione presso l’ente competente dello Stato membro di residenza di cui all’art. 29 del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, costituisce unicamente una formalità amministrativa, il cui espletamento è necessario al fine di garantire l’effettiva erogazione delle prestazioni in natura in tale Stato membro, ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71. Infatti, col rilascio del modulo E 121, l’ente competente di uno Stato membro si limita a dichiarare che l’assicurato interessato avrebbe diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di tale Stato se vi risiedesse. Tenendo conto che siffatto modulo è meramente dichiarativo, la sua presentazione all’ente competente di uno Stato membro per l’iscrizione dell’assicurato interessato presso quest’ultimo non può, quindi, costituire una condizione per la nascita di un diritto alle prestazioni in tale Stato membro.

    In tale contesto, poiché i titolari di una pensione o di una rendita interessati dagli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, tenuto conto del carattere inderogabile del regime istituito dalle menzionate disposizioni, non possono scegliere di rinunciare al diritto alle prestazioni in natura nello Stato membro di loro residenza, omettendo di iscriversi presso l’ente competente di detto Stato membro, siffatta omessa iscrizione non può avere l’effetto di esonerarli dal pagamento dei contributi nello Stato membro debitore della loro pensione o rendita dal momento che, in ogni caso, restano a carico di quest’ultimo Stato, in quanto non possono sottrarsi al regime previsto da tale regolamento.

    È vero che, in mancanza d’iscrizione presso l’ente competente dello Stato membro di residenza, la persona coperta da un'assicurazione sociale non può beneficiare dell’effettiva erogazione delle prestazioni di cui trattasi nello Stato in parola e, di conseguenza, non dà origine a spese che lo Stato membro debitore della sua pensione o della sua rendita dovrebbe rimborsare allo Stato membro di residenza a titolo dell’art. 36 del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’art. 95 del regolamento n. 574/72. Tuttavia, una circostanza del genere non incide minimamente sull’esistenza del diritto a dette prestazioni e, quindi, nemmeno sul correlativo obbligo di versare alle istituzioni competenti dello Stato membro, sulla cui normativa è fondata la sussistenza di un siffatto diritto, i contributi dovuti come corrispettivo del rischio coperto dallo stesso in forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71. Un siffatto obbligo di pagamento dei contributi sulla base dell’esistenza di un diritto alle prestazioni, anche senza beneficiare effettivamente di tali prestazioni, è inerente al principio di solidarietà realizzato dai regimi previdenziali nazionali considerato che, qualora un obbligo del genere non sussistesse, gli interessati potrebbero essere indotti ad attendere la concretizzazione del rischio prima di contribuire al finanziamento di detto regime.

    (v. punti 52, 57, 61-65, 72-75)

    2. Gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, in combinato disposto con l'art. 29 del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 311/2007, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di detto Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall’ente competente di quest’ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenuta su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora essi non siano iscritti presso l’ente competente dello Stato membro di residenza.

    (v. punto 80, dispositivo 1)

    3. L’art. 21 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di tale Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall’ente competente di quest’ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenute su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora i menzionati titolari non siano iscritti presso l’ente competente dello Stato membro di residenza.

    Per contro, l’art. 21 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale del genere nei limiti in cui essa induca o comporti, punto che spetta al giudice del rinvio accertare, una disparità di trattamento ingiustificata fra residenti e non residenti, relativamente alla garanzia della continuità della protezione globale contro il rischio di malattia di cui questi beneficiavano nell’ambito di contratti di assicurazione, conclusi prima dell’entrata in vigore della normativa in parola.

    (v. punti 130, 131, dispositivo 2)

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