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Document 62008CJ0046

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Giochi d’azzardo

(Art. 49 CE)

2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo

(Art. 49 CE)

3. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo

(Art. 49 CE)

4. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo

(Art. 49 CE)

Massima

1. L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che un operatore intenzionato a proporre tramite Internet scommesse su competizioni sportive in uno Stato membro diverso da quello nel quale egli è stabilito non cessa di rientrare nella sfera di applicazione di tale disposizione per il semplice fatto che egli non disponga di un’autorizzazione che gli consenta di proporre simili scommesse a persone situate nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, bensì sia titolare unicamente di un’autorizzazione a proporre i servizi suddetti a persone che si trovano al di fuori di questo territorio.

Infatti, il diritto riconosciuto, in forza dell’art. 49 CE, ad un operatore economico stabilito in uno Stato membro di fornire servizi in un altro Stato membro non è subordinato alla condizione che tale operatore offra simili servizi anche nello Stato membro in cui egli è stabilito. Al riguardo, tale disposizione esige soltanto che il prestatore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello del destinatario.

(v. punti 43, 52, dispositivo 1)

2. L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stato istituito un monopolio pubblico regionale in materia di scommesse su competizioni sportive e di lotterie, inteso all’obiettivo di prevenire l’incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lottare contro la dipendenza da quest’ultimo, ed un giudice nazionale constati, al tempo stesso:

– che altri tipi di giochi d’azzardo possono essere gestiti da operatori privati titolari di un’autorizzazione, e

– che, nei confronti di altri tipi di giochi d’azzardo, non sottoposti al monopolio in questione e presentanti inoltre un potenziale di rischio di dipendenza superiore a quello dei giochi soggetti a questo monopolio, le autorità competenti conducono politiche di espansione dell’offerta atte a sviluppare e a stimolare le attività di gioco, segnatamente al fine di massimizzare gli introiti provenienti da queste ultime,

il detto giudice nazionale può essere legittimamente indotto a considerare che un simile monopolio non è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo in vista del quale esso è stato istituito, contribuendo a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico.

La circostanza che i giochi d’azzardo costituenti l’oggetto del citato monopolio e questi altri tipi di giochi d’azzardo rientrino, i primi, nella competenza delle autorità regionali e, i secondi, in quella delle autorità federali, non presenta alcuna rilevanza al riguardo. Infatti, le diverse autorità di cui trattasi sono chiamate ad adempiere congiuntamente l’obbligo gravante sullo Stato membro in questione di astenersi dal violare l’art. 49 CE.

(v. punti 70-71, dispositivo 2)

3. L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora in uno Stato membro venga istituito un regime di previa autorizzazione amministrativa per quanto riguarda l’offerta di alcuni tipi di giochi d’azzardo, tale regime, costituente una deroga alla libera prestazione dei servizi garantita dalla norma suddetta, è idoneo a soddisfare le prescrizioni imposte da quest’ultima soltanto a condizione che sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali entro limiti idonei ad evitarne un utilizzo arbitrario. Inoltre, qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva basata su una simile deroga deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo a carattere giurisdizionale.

Infatti, spetta a ciascuno Stato membro valutare se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività rientranti nel settore dei giochi d’azzardo, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose. Ne consegue che, qualora uno Stato membro persegua un obiettivo mirante a ridurre le occasioni di gioco, esso è in particolare legittimato, in linea di principio, ad istituire un regime di autorizzazione e a stabilire a tal fine delle restrizioni quanto al numero di operatori autorizzati. Tuttavia, il margine discrezionale così riconosciuto agli Stati membri al fine di restringere l’offerta di giochi d’azzardo non li esime dall’assicurarsi che le restrizioni da essi stabilite soddisfino le prescrizioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente per quanto riguarda la proporzionalità delle restrizioni medesime. Orbene, qualora in uno Stato membro venga istituito un sistema di autorizzazioni volto a perseguire legittimi obiettivi, un simile regime autorizzatorio non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da privare del loro effetto utile le disposizioni del diritto dell’Unione, segnatamente quelle riguardanti una libertà fondamentale come quella garantita dall’art. 49 CE.

(v. punti 83‑86, 90, dispositivo 3)

4. L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale vieti l’organizzazione e l’intermediazione dei giochi d’azzardo su Internet al fine di prevenire spese eccessive legate al gioco, di lottare contro la dipendenza da quest’ultimo e di proteggere i giovani, può, in linea di principio, essere ritenuta idonea a perseguire simili legittimi obiettivi, quand’anche l’offerta di tali giochi resti autorizzata ove effettuata attraverso canali più tradizionali. Infatti, le caratteristiche proprie dell’offerta di giochi d’azzardo tramite Internet possono rivelarsi una fonte di rischi di natura differente e di maggiore entità in materia di tutela dei consumatori, e specialmente dei giovani e delle persone aventi una particolare inclinazione al gioco o predisposte allo sviluppo di tale inclinazione, in confronto ai mercati tradizionali di tali giochi. Oltre alla mancanza di contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, la facilità tutta particolare e la permanenza dell’accesso ai giochi proposti su Internet, nonché il volume e la frequenza potenzialmente elevati di una simile offerta a carattere internazionale, in un ambiente per di più caratterizzato dall’isolamento del giocatore, dall’anonimato e da un’assenza di controllo sociale, costituiscono altrettanti fattori idonei a favorire uno sviluppo della dipendenza dal gioco e delle spese eccessive legate a quest’ultimo e, di conseguenza, ad accrescere le conseguenze sociali e morali negative che vi si ricollegano.

La circostanza che un divieto del genere sia accompagnato da una misura transitoria rigorosamente disciplinata e limitata ad una durata di un anno e che mira unicamente a permettere ad alcuni operatori economici che sino ad allora proponevano legalmente lotterie tramite Internet di operare una conversione della loro attività a seguito dell’entrata in vigore del divieto gravante sulla loro attività originaria, non vale a privare il divieto stesso di detta idoneità. Tenuto conto di ciò, una misura siffatta non sembra, infatti, essere in grado di pregiudicare la coerenza della misura di divieto dell’offerta di giochi d’azzardo su Internet e la sua idoneità a raggiungere i legittimi obiettivi da essa perseguiti.

(v. punti 103, 108, 110-111, dispositivo 4)

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