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Document 62008CJ0485

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità — Portata dell’obbligo di motivazione

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

2. Funzionari — Rimborso delle spese — Esperti nazionali distaccati — Indennità giornaliera

(Art. 3, n. 2, CE)

3. Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

Massima

1. Stabilire se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere fatta valere nell’ambito di un’impugnazione.

Nell’ambito di un’impugnazione il controllo della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti invocati dalla parte ricorrente.

Tuttavia, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo è tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dalla parte ricorrente, specialmente se tali argomenti non hanno un carattere sufficientemente chiaro e preciso.

(v. punti 39-41)

2. Il principio della parità di trattamento o di non discriminazione esige che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.

Non procede ad una discriminazione nei confronti delle persone coniugate rispetto ai celibi che vivono in unioni di fatto la pronuncia del Tribunale che abbia convalidato il criterio dello stato civile come uno dei criteri corretti e appropriati per determinare l’importo dell’indennità giornaliera da percepire e abbia considerato che la ricorrente, al momento della domanda di distacco, non avesse subìto una discriminazione rispetto ad un esperto nazionale distaccato celibe in quanto il suo status di donna coniugata era giuridicamente distinto da quello di soggetto celibe.

Infatti, fissare le condizioni di concessione delle indennità agli esperti nazionali distaccati rientra nell’esercizio, da parte della Commissione, di un potere discrezionale. Così, il principio di non discriminazione o di parità di trattamento sarebbe disconosciuto solo nel caso in cui l’art. 20, n. 3, lett. b), della decisione della Commissione 30 aprile 2002, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati, comportasse una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di tale disposizione. Ebbene, l’indennità è versata dalla Commissione allo scopo di compensare i disagi e le spese sopportati dall’esperto nazionale distaccato per il fatto di essere allontanato dal suo luogo di residenza. L’art. 20, n. 3, lett. b), della decisione citata si fonda su una presunzione secondo la quale un esperto nazionale distaccato è esposto a minori inconvenienti allorché è coniugato con persona residente, al momento della domanda di distacco, nel luogo di distacco medesimo.

Sebbene, sotto certi aspetti, le unioni di fatto e quelle legali, come il matrimonio, possano presentare somiglianze, ciò non conduce necessariamente ad un’equiparazione tra questi due tipi di unione.

Anche se in situazioni marginali dall’introduzione di una normativa generale e astratta possono derivare eventuali inconvenienti, non si può rimproverare al legislatore di essersi avvalso di una categorizzazione, allorché essa non è di per sé discriminatoria rispetto all’obiettivo perseguito. Identica conclusione s’impone, a maggior ragione, qualora situazioni marginali siffatte comportino eventualmente anche vantaggi.

(v. punti 70-73, 75, 78, 81)

3. Il Tribunale è tenuto a dichiarare irricevibile un capo di conclusioni del ricorso ad esso presentato allorché gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali tale capo di conclusioni si fonda non risultano con coerenza e chiarezza dal testo del ricorso, l’assenza di tali elementi nel ricorso non potendo essere ovviata dalla loro presentazione all’udienza.

(v. punto 104)

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