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Document 62008CJ0578

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Visti, asilo, immigrazione — Politica di immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86

[Direttiva del Consiglio 2003/86, art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c)]

2. Visti, asilo, immigrazione — Politica di immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86

[Direttiva del Consiglio 2003/86, artt. 2, parte iniziale e lett. d), e 7, n. 1, parte iniziale e lett. c)]

Massima

1. L’espressione «ricorrere al sistema di assistenza sociale» di cui all’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dev’essere interpretata nel senso che non consente ad uno Stato membro di adottare una normativa sul ricongiungimento familiare che neghi quest’ultimo ad un soggiornante che abbia dimostrato di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potrà nondimeno ricorrere all’assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali da imposte accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito nell’ambito della politica comunale per i redditi minimi.

Infatti, dato che l’autorizzazione al ricongiungimento familiare costituisce, secondo la direttiva, la regola generale, la facoltà prevista dal suo art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), dev’essere interpretata restrittivamente. Peraltro, la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non dev’essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l’obiettivo della direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare, e il suo effetto utile.

(v. punti 43, 52, dispositivo 1)

2. La direttiva 2003/86, relativa al ricongiungimento familiare, e segnatamente l’art. 2, parte iniziale e lett. d), dev’essere interpretata nel senso che siffatta disposizione osta ad una normativa nazionale che, ai fini dell’applicazione del requisito di reddito di cui all’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della detta direttiva, opera una distinzione a seconda che i vincoli familiari siano anteriori o posteriori all’ingresso del soggiornante nello Stato membro ospitante.

Infatti, in considerazione della mancanza di distinzione, voluta dal legislatore dell’Unione, in funzione del momento in cui la famiglia si costituisce, e in considerazione della necessità di non interpretare le disposizioni della direttiva 2003/86 restrittivamente, nonché di non privarle del loro effetto utile, gli Stati membri non dispongono di un potere discrezionale che consenta loro di reintrodurre tale distinzione nella loro normativa nazionale di trasposizione della direttiva. Del resto, la capacità del soggiornante di disporre di risorse regolari e sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari ai sensi dell’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), non può dipendere in alcun modo dal momento in cui egli ha costituito la sua famiglia.

(v. punti 64, 66, dispositivo 2)

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