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Document 62008CV0001

Massime del parere

Parere 1/08

Parere emesso ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE

«Parere emesso ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE — Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) — Elenchi di impegni specifici — Conclusione di accordi sulla concessione di compensazioni in considerazione della modifica e della revoca di taluni impegni a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea — Competenza ripartita — Fondamenti giuridici — Politica commerciale comune — Politica comune dei trasporti»

Parere della Corte (Grande Sezione) 30 novembre 2009   I ‐ 11134

Massime del parere

  1. Accordi internazionali – Conclusione – Previo parere della Corte – Oggetto

    (Art. 300, n. 6, CE)

  2. Accordi internazionali – Competenze della Comunità e degli Stati membri – Conclusione di accordi nel contesto dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

    (Art. 133, nn. 5 e 6, CE)

    Accordi internazionali – Competenze della Comunità e degli Stati membri – Conclusione di accordi nel contesto dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

    (Art. 133, nn. 5, primo comma, e 6, secondo comma, CE)

  3. Accordi internazionali – Competenze della Comunità e degli Stati membri – Conclusione di accordi nel contesto dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

    (Art. 133, n. 6, secondo comma, CE)

  4. Accordi internazionali – Competenze della Comunità e degli Stati membri – Conclusione di accordi nel contesto dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

    (Art. 133, nn. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, CE)

  5. Accordi internazionali – Competenze della Comunità e degli Stati membri – Conclusione di accordi nel settore degli scambi dei servizi di trasporto

    (Art. 133, nn. 6, secondo comma, e 3, CE)

  1.  Nel contesto del procedimento di cui all’art. 300, n. 6, CE, diretto a ottenere il previo parere della Corte sulla compatibilità con il Trattato di un accordo internazionale concluso dalla Comunità, devono ammettersi tutte le questioni potenzialmente assoggettabili al vaglio di un giudice, qualora dette questioni siano tali da generare dubbi sulla validità sostanziale o formale dell’accordo in relazione al Trattato. Infatti, il giudizio sulla compatibilità di un accordo con il Trattato può a questo proposito dipendere non solo dalle disposizioni di diritto sostanziale, ma anche da quelle che riguardino la competenza, la procedura o l’organizzazione istituzionale della Comunità.

    Il parere della Corte può essere richiesto, in particolare, sulle questioni che riguardano la ripartizione tra la Comunità e gli Stati membri della competenza a stipulare un determinato accordo con paesi terzi. L’art. 107, n. 2, del regolamento di procedura avvalora tale interpretazione.

    Inoltre, la scelta del fondamento giuridico adeguato riveste un’importanza di natura costituzionale. Infatti, dato che dispone soltanto di competenze di attribuzione, la Comunità deve ricondurre l’accordo che intende concludere ad una disposizione del Trattato che l’abiliti ad approvare un simile atto. Il ricorso ad un fondamento giuridico errato può quindi invalidare l’atto di stipulazione stesso e, conseguentemente, inficiare il consenso della Comunità ad essere vincolata dall’accordo da essa sottoscritto. Ciò si verifica, in particolare, quando il Trattato non attribuisce alla Comunità una competenza sufficiente per ratificare l’accordo nel suo complesso, il che equivale ad esaminare la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri a stipulare l’accordo progettato con paesi terzi, oppure, ancora, quando il fondamento giuridico adeguato del suddetto atto di stipulazione prevede una procedura legislativa diversa da quella che è stata effettivamente seguita dalle istituzioni comunitarie.

    (v. punti 108-110)

  2.  Dall’art. 133, n. 5, primo comma, CE, disposizione introdotta dal Trattato di Nizza, deriva che la Comunità si trova ormai investita della competenza a concludere, a titolo della politica commerciale comune, accordi internazionali relativi agli scambi di servizi effettuati nelle modalità 2-4, ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. Tali modalità di prestazione di servizi che il GATS denomina, rispettivamente, «consumo all’estero», «presenza commerciale» e «presenza di persone fisiche», e che in passato ricadevano all’esterno del settore della politica commerciale comune, vi rientrano ormai alle condizioni previste all’art. 133, nn. 5 e 6, CE.

    (v. punto 119)

  3.  L’art. 133, n. 5, primo comma, CE, istitutivo della competenza esterna della Comunità in materia di scambi internazionali di servizi in modalità 2-4, ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, precisa espressamente che detta competenza fa salvo il n. 6 di tale disposizione. Dal canto suo, quest’ultimo al secondo comma sottolinea che, in deroga all’art. 133, n. 5, primo comma, CE, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri e sono conclusi congiuntamente da questi ultimi e dalla Comunità.

    Risulta dunque dalla stessa formulazione di tali disposizioni che, a differenza degli accordi sugli scambi di servizi che non riguardano i servizi menzionati all’art. 133, n. 6, secondo comma, CE, gli accordi relativi a questi ultimi non possono essere conclusi dalla Comunità che agisca autonomamente, ma che una tale conclusione necessita della partecipazione congiunta della Comunità e dei suoi Stati membri.

    Avendo previsto un’azione comune della Comunità e dei suoi Stati membri in forza della competenza ripartita da essi detenuta, l’art. 133, n. 6, secondo comma, CE è tale da consentire, al contempo, di perseguire l’interesse della Comunità all’adozione di una politica commerciale esterna globale, coerente ed efficiente, e di prendere in considerazione gli interessi particolari che gli Stati membri potrebbero intendere sostenere nei delicati settori individuati dalla stessa disposizione. L’esigenza dell’unità di rappresentanza internazionale della Comunità impone inoltre una stretta cooperazione fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie nel processo di negoziazione e in quello di conclusione di tali accordi.

    (v. punti 132-134, 136)

  4.  Un’interpretazione stando alla quale soltanto gli accordi che riguardano esclusivamente o principalmente gli scambi di servizi nei settori indicati all’art. 133, n. 6, secondo comma, CE rientrerebbero nell’ambito di applicazione di tale disposizione, oltre al fatto che non trova alcun conforto nel testo di quest’ultima, è incompatibile con la finalità perseguita da detta disposizione, che mira a conservare in capo agli Stati membri una competenza esterna efficace nei settori sensibili in essa rientranti.

    Difatti, un’interpretazione di questo tipo avrebbe tra l’altro per conseguenza di sottrarre all’ambito di applicazione dell’art. 133, n. 6, secondo comma, CE tutti gli accordi cosiddetti orizzontali riguardanti gli scambi di servizi nel loro insieme. Essa avrebbe inoltre per conseguenza che disposizioni internazionali aventi un oggetto rigorosamente identico contenute in un accordo, e relative ai settori dei servizi delicati di cui al suddetto art. 133, n. 6, secondo comma, CE, rientrerebbero o meno nella competenza ripartita tra la Comunità ed i suoi Stati membri alla quale si riferisce detta disposizione in funzione della mera circostanza che le parti contraenti dell’accordo abbiano deciso di occuparsi soltanto degli scambi di detti servizi delicati, oppure che abbiano convenuto di occuparsi contemporaneamente di detti scambi e degli scambi di tale o tal altro tipo di servizi oppure dell’insieme di questi ultimi.

    (v. punti 138-140)

  5.  La circostanza che l’art. 133, n. 5, terzo comma, CE preveda che l’atto comunitario che conclude un accordo di natura orizzontale relativo allo scambio di servizi richiede l’unanimità in seno al Consiglio qualora detto accordo riguardi anche il n. 6, secondo comma, di tale articolo, non può indurre a ritenere che la competenza comunitaria a concludere un accordo di questo tipo, contrariamente a quanto avverrebbe per gli accordi settoriali che vertono specificamente sui settori delicati di cui al suddetto secondo comma, debba rivestire un carattere esclusivo.

    L’art. 133, n. 5, terzo comma, CE enuncia del resto una regola avente lo scopo di indicare in che modo la competenza comunitaria debba essere esercitata e non quello di chiarire la natura di questa competenza. Inoltre, la necessità dell’unanimità in seno al Consiglio ai fini dell’adozione dell’atto comunitario che conclude un accordo non è affatto incompatibile con la circostanza che tale conclusione rientri peraltro nell’ambito di una competenza ripartita con gli Stati membri.

    (v. punti 141-142)

  6.  Un’interpretazione secondo cui solo gli accordi esclusivamente o principalmente riguardanti gli scambi dei servizi di trasporto sarebbero disciplinati dall’art. 133, n. 6, terzo comma, CE, sarebbe tale da privare detta disposizione di gran parte della sua efficacia. Infatti, tale interpretazione avrebbe per conseguenza che disposizioni internazionali aventi un oggetto rigorosamente identico contenute in un accordo rientrerebbero ora nella politica dei trasporti, ora nella politica commerciale, in funzione della mera circostanza che le parti contraenti dell’accordo abbiano deciso di occuparsi soltanto degli scambi dei servizi di trasporto, oppure che abbiano convenuto di occuparsi contemporaneamente di detti scambi e degli scambi di tale o tal altro tipo di servizi o dell’insieme di questi ultimi.

    L’art. 133, n. 6, terzo comma, CE mira invece, per quanto riguarda gli scambi internazionali dei servizi di trasporto, a mantenere un parallelismo di principio tra la competenza interna che si esercita attraverso l’adozione unilaterale di norme comunitarie e la competenza esterna che opera tramite la conclusione di accordi internazionali, restando l’una e l’altra competenza basate sul titolo del Trattato specificamente inerente alla politica comune dei trasporti.

    In tal senso, la parte sui trasporti contenuta negli accordi con i membri danneggiati dell’Organizzazione mondiale del commercio aventi ad oggetto la modifica degli elenchi di impegni specifici della Comunità e dei suoi Stati membri ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) rientra, conformemente all’art. 133, n. 6, terzo comma, CE, nel settore della politica dei trasporti, e non in quello della politica commerciale comune.

    (v. punti 163-164, 173)

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