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Document 62007CJ0438

    Massime della sentenza

    Causa C-438/07

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Regno di Svezia

    «Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti»

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 26 marzo 2009   I ‐ 9519

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 ottobre 2009   I ‐ 9520

    Massime della sentenza

    1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271

      (Art. 174, n. 2, CE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2)

    2. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271

      [Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, nn. 2 e 3, e allegati I, parte B, n. 3, e II, parte A, lett. a), secondo comma]

    3. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271

      (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, n. 5)

    1.  Emerge dall’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271, sul trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva 98/15, che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti, le quali si riversano in un’area sensibile, avrebbero dovuto essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’articolo 4 della citata direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998. A tale proposito, è indifferente che le acque reflue si riversino direttamente o indirettamente in un’area sensibile. Ciò è conforme all’elevato livello di tutela a cui mira la politica della Comunità in materia ambientale ai sensi dell’art. 174, n. 2, CE.

      (v. punti 29-30)

    2.  In forza del combinato disposto dell’art. 5, n. 3 e dell’allegato I, parte B, n. 3, della direttiva 91/271, sul trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva 98/15, il trattamento previsto dall’art. 5, n. 2, di tale direttiva è più rigoroso di quello descritto all’art. 4 della stessa e riguarda le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie e provengono da agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti. Detto trattamento implica segnatamente, nel caso degli scarichi nelle aree sensibili all’eutrofizzazione, il rispetto delle prescrizioni contenute nella tabella 2 del medesimo allegato, salve restando, tuttavia, le disposizioni dell’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della citata direttiva, a norma delle quali, per quanto riguarda gli agglomerati di grandi dimensioni, dev’essere prevista l’eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non sia dimostrato che tale eliminazione non avrebbe alcun effetto sul livello di eutrofizzazione.

      (v. punti 36-37)

    3.  Conformemente all’art. 5, n. 5, della direttiva 91/271, sul trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva 98/15, l’obbligo di riduzione del carico di azoto dipende dalla misura in cui gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati nei bacini drenanti in aree sensibili contribuiscono all’inquinamento di queste ultime. Inoltre, siano essi diretti o indiretti, gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati nello stesso bacino drenante di un’area sensibile devono soddisfare, in forza dell’art. 5, n. 5, della citata direttiva, i requisiti applicabili alle aree sensibili unicamente nei limiti in cui tali scarichi contribuiscono all’inquinamento di dette aree. Deve così esistere un nesso di causalità tra detti scarichi e l’inquinamento delle aree sensibili.

      (v. punti 43-47)

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