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Document 62008CJ0347

Massime della sentenza

Causa C-347/08

Vorarlberger Gebietskrankenkasse

contro

WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2 — Competenza in materia di assicurazioni — Incidente automobilistico — Cessione ex lege dei diritti della persona lesa in favore di un organismo di previdenza sociale — Azione di regresso contro l’assicuratore del presunto responsabile — Obiettivo di tutela della parte più debole»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 settembre 2009   I ‐ 8663

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di assicurazioni

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2]

Il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro in cui ha la propria sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro. A tale proposito, la sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 stabilisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni, preordinato alla tutela della parte più debole con norme sulla competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. Orbene, un organismo di previdenza sociale non può essere considerato come parte economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico rispetto ad un assicuratore della responsabilità civile, così che non è giustificata alcuna tutela speciale nei rapporti tra tali professionisti del settore assicurativo.

(v. punti 40-43, 47 e dispositivo)

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