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Document 62007CJ0538

    Massime della sentenza

    Causa C-538/07

    Assitur Srl

    contro

    Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia)

    «Direttiva 92/50/CEE — Art. 29, primo comma — Appalti pubblici di servizi — Normativa nazionale che non autorizza la partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione, in modo concorrente, di società aventi fra loro un rapporto di controllo o d’influenza notevole»

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 10 febbraio 2009   I ‐ 4221

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 maggio 2009   I ‐ 4236

    Massime della sentenza

    Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50 – Aggiudicazione degli appalti

    (Direttiva del Consiglio 92/50, art. 29, primo comma)

    L’art. 29, primo comma, della direttiva 92/50 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale disposizione, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.

    Tuttavia, il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara.

    Infatti, sarebbe contraria ad un’efficace applicazione del diritto comunitario l’esclusione sistematica delle imprese tra loro collegate dal diritto di partecipare ad una medesima procedura di aggiudicazione di appalto pubblico. Una soluzione siffatta, infatti, ridurrebbe notevolmente la concorrenza a livello comunitario. Ne consegue che una normativa nazionale, nella misura in cui estende il divieto di partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione alle situazioni in cui il rapporto di controllo tra le imprese interessate rimane ininfluente sul comportamento di queste ultime nell’ambito di siffatte procedure, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Una tale normativa, basata su una presunzione assoluta secondo cui le diverse offerte presentate per un medesimo appalto da imprese collegate si sarebbero necessariamente influenzate l’una con l’altra, viola il principio di proporzionalità, in quanto non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti.

    (v. punti 23, 28-30 e dispositivo)

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