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Document 62007CJ0214
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-214/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Aiuti di Stato — Regime di aiuti — Incompatibilità con il mercato comune — Esecuzione della decisione — Recupero degli aiuti messi a disposizione — Impossibilità assoluta di esecuzione»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 12 giugno 2008 I ‐ 8360
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 I ‐ 8380
Massime della sentenza
Ricorso per inadempimento – Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione
(Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3)
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegittimo – Obbligo – Beneficiario soggetto a procedimento concorsuale – Determinazione del debitore in caso di cessione di cespiti – Beneficiario del vantaggio concorrenziale
(Art. 88, n. 2, CE)
Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Mancata esecuzione della decisione – Obbligo della Corte di esaminare d’ufficio un motivo vertente sull’omessa informazione della Commissione in merito ai provvedimenti di esecuzione – Insussistenza
(Art. 88, n. 2, CE)
L’unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che ordina il recupero. In caso di difficoltà, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede, in forza del dovere di leale collaborazione previsto dall’art. 10 CE, per superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato.
La condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando lo Stato membro si limiti a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenterebbe l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare dette difficoltà. A tale riguardo, le difficoltà relative all’identificazione dei beneficiari, al calcolo dell’importo degli aiuti da recuperare, nonché alla scelta e all’attuazione delle procedure di recupero, rientrano fra le difficoltà interne imputabili alle azioni o alle omissioni delle autorità nazionali.
(v. punti 44-46, 50)
Il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante da aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, con riferimento ad imprese beneficiarie che hanno cessato la propria attività e che costituiscono l’oggetto di una procedura concorsuale, essere accompagnati dall’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi. Se il termine per l’ammissione dei crediti è scaduto, le autorità nazionali devono avviare, qualora esistente e ancora praticabile, qualsiasi procedimento di rimozione della preclusione che consenta l’ammissione tardiva di un credito. Qualora i beneficiari abbiano cessato la loro attività e ceduto i loro beni, le autorità nazionali devono verificare se le condizioni finanziarie della cessione siano state conformi alle condizioni di mercato. In tal caso, l’elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto, di modo che non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato. In caso contrario, non si può escludere che il cessionario possa essere tenuto al rimborso degli aiuti in questione, qualora fosse accertato che esso continua effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio dei detti aiuti. Ai fini della verifica delle condizioni finanziarie della cessione, le autorità nazionali possono prendere in considerazione, segnatamente, la forma utilizzata per la cessione, per esempio quella dell’asta pubblica, che si presume garantisca una vendita alle condizioni di mercato, ovvero una perizia eventualmente predisposta in occasione della cessione. Qualora i beni siano stati acquisiti da una pluralità di acquirenti diversi, nulla osta alla verifica della conformità delle condizioni finanziarie di ciascuna delle operazioni rispetto alle condizioni di mercato. Nel caso di una cessione di beni a trattativa privata, il recupero degli aiuti nei confronti del cessionario non può essere subordinato alla menzione espressa nell’atto del trasferimento di tali aiuti. Esso può essere effettuato qualora il cessionario avesse dovuto essere a conoscenza degli aiuti e di un procedimento di controllo avviato dalla Commissione.
Alla luce di tali elementi, lo Stato membro convenuto in un procedimento diretto all’accertamento di un inadempimento non può limitarsi ad enunciare affermazioni generali ed astratte, senza fare riferimento a casi particolari identificati, analizzati alla luce di tutte le iniziative concretamente prese ai fini dell’esecuzione della decisione.
(v. punti 56-63)
Nell’ambito di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione in base all’art. 88, n. 2, CE, la Corte non deve esaminare il capo di domanda diretto a far condannare uno Stato membro per non aver informato la Commissione delle misure di esecuzione di una decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti e che impone il recupero degli aiuti concessi, qualora tale Stato membro non abbia per l’appunto proceduto all’esecuzione di tali obblighi entro il termine stabilito.
(v. punto 67)