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Document 62006CJ0428

    Massime della sentenza

    Cause riunite da C-428/06 a C-434/06

    Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) e altri

    contro

    Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya e altri

    (demande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

    «Aiuti di Stato — Misure fiscali adottate da un ente territoriale regionale o locale — Carattere selettivo»

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate l’8 maggio 2008   I - 6750

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 settembre 2008   I - 6783

    Massime della sentenza

    1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento

      (Art. 87, n. 1, CE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Misure adottate da un ente infrastatale

      (Art. 87, n. 1, CE)

    1.  Nell’esaminare se una misura rivesta carattere selettivo, la determinazione dell’ambito di riferimento è essenziale e tale ambito non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio nazionale.

      Quindi, per valutare la selettività di una misura adottata da un ente infrastatale allo scopo di fissare, solo in una parte del territorio di uno Stato membro, un’aliquota fiscale ridotta rispetto all’aliquota in vigore nel resto di tale Stato membro, occorre accertare se la suddetta misura sia stata presa da tale ente nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale e, all’occorrenza, verificare se essa si applichi effettivamente a tutte le imprese stabilite o a tutte le produzioni realizzate nel territorio rientrante nella competenza di tale ente.

      In una situazione in cui un’autorità regionale o locale, nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, stabilisce un’aliquota fiscale inferiore a quella nazionale e applicabile unicamente alle imprese situate all’interno del territorio di sua competenza, il contesto giuridico pertinente per valutare la selettività di una misura fiscale può limitarsi all’area geografica interessata dal provvedimento qualora l’ente infrastatale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese presenti nel territorio di sua competenza. A tale riguardo, questo ruolo fondamentale è la conseguenza dell’autonomia e non una condizione preliminare di quest’ultima. Infatti, allorché un ente infrastatale è sufficientemente autonomo, cioè quando dispone di autonomia dal punto di vista istituzionale, procedurale ed economico, esso riveste un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese.

      Affinché una decisione presa in simili circostanze possa essere considerata come adottata nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi, è innanzi tutto necessario che essa sia stata adottata da un’autorità regionale o locale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Tale autonomia richiede che l’ente infrastatale assuma le conseguenze politiche e finanziarie di una misura di riduzione dell’imposta. Ciò non accadrebbe nel caso in cui l’ente non si faccia carico della gestione di un bilancio, cioè non possieda il controllo sia delle entrate sia delle spese. Inoltre, la decisione deve essere stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto, anche se una siffatta autonomia procedurale non esclude che, allo scopo di prevenire i conflitti, venga istituito un procedimento di concertazione, sempreché la decisione finale presa in esito a tale procedimento sia adottata dall’ente infrastatale e non dal governo centrale. Infine, le conseguenze economiche di una riduzione dell’aliquota d’imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi, dichiarati o risultanti solo dal concreto esame dei flussi finanziari, provenienti da altre regioni o dal governo centrale.

      (v. punti 46-51, 55, 67, 96, 133, 107, 123, 135, 144 e dispositivo)

    2.  Nell’esaminare se un ente infrastatale disponga di un’autonomia sufficiente a far ritenere che le disposizioni favorevoli alle imprese stabilite sul suo territorio, da esso adottate, configurino regole generali e non presentino quindi il requisito della selettività che permetterebbe di identificare la sussistenza di aiuti di Stato, è necessario prendere in considerazione le disposizioni nazionali che fissano l’ampiezza delle competenze di tale ente, quali interpretate e applicate dai giudici nazionali, fermo restando che il fatto che tale ente, nell’esercizio delle suddette competenze, sia sottoposto al controllo del giudice, come accade in qualunque Stato di diritto, non è pertinente al fine di misurarne il grado di autonomia.

      (v. punti 77-83 e dispositivo)

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