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Document 62007CJ0237

Massime della sentenza

Causa C-237/07

Dieter Janecek

contro

Freistaat Bayern

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

«Direttiva 96/62/CE — Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente — Fissazione dei valori limite — Diritto di un terzo vittima di danni alla salute alla predisposizione di un piano d’azione»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 luglio 2008   I - 6223

Massime della sentenza

  1. Ambiente – Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente – Direttiva 96/62

    (Direttiva del Consiglio 96/62, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, art. 7, n. 3)

  2. Ambiente – Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente – Direttiva 96/62

    (Direttiva del Consiglio 96/62, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, art. 7, n. 3)

  1.  L’art. 7, n. 3, della direttiva 96/62, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di rischio di superamento dei valori limite di emissione di particelle fini PM10 o delle soglie di allarme, i soggetti direttamente interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell’ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l’inquinamento atmosferico.

    (v. punto 42, dispositivo 1)

  2.  Nell’applicazione dell’art. 7, n. 3, della direttiva 96/62, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione e a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite di emissione di particelle fini PM10 o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori o alle dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell’insieme degli interessi in gioco.

    (v. punto 47, dispositivo 2)

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