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Document 62007CJ0165
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-165/07
Skatteministeriet
contro
Ecco Sko A/S
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 6403 — Calzature con tomaie di cuoio naturale — Voce 6404 — Calzature con tomaie di materie tessili»
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 maggio 2008 I - 4039
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune – Voci doganali – Calzature con tomaie di cuoio naturale e di materie tessili – Classificazione nella voce 6403 o nella voce 6404 della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, voci 6403 e 6404; regolamento della Commissione n. 2388/2000)
Tariffa doganale comune – Voci doganali – Note esplicative della nomenclatura combinata – Nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87; regolamento della Commissione n. 3800/92)
La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 2388/2000, deve essere interpretata nel senso che un sandalo con suola esterna di gomma, la cui parte superiore è costituita da due inserti in cuoio fissati alla suola intermedia con colla e collegati tra loro con due linguette di chiusura di cuoio ricoperte di nastri velcro, in cui il cuoio ricopre circa il 71% della superficie esterna della tomaia e la materia tessile elastica sottostante al cuoio resta qua e là visibile, rientra:
— |
nella voce 6404 della nomenclatura combinata se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all’utilizzatore di tale sandalo di camminare; |
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nella voce 6403 della nomenclatura combinata se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, non svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa non assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all’utilizzatore di tale sandalo di camminare. |
È compito del giudice nazionale effettuare gli accertamenti necessari a tale riguardo.
(v. punti 43, 48, dispositivo 1)
La nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata, introdotta dal regolamento n. 3800/92, che modifica il regolamento n. 2658/87, è compatibile con la nota 4, lett. a), di tale capitolo.
(v. punto 57, dispositivo 2)