Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0266

    Massime della sentenza

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 maggio 2008 Degussa/Commissione

    (causa C-266/06 P)

    «Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato della metionina — Ammenda — Regolamento n. 17 — Art. 15, n. 2 — Principio di legalità delle pene — Snaturamento dei fatti — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento»

    1. 

    Diritto comunitario — Principi generali del diritto — Certezza del diritto — Legalità delle pene — Portata (v. punti 38-40, 44-46)

    2. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale conferito alla Commissione dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 50-62)

    3. 

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 72-74, 86, 94)

    4. 

    Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo delle ammende inflitte alle imprese — Esclusione — Riesame di tale valutazione per motivi relativi alla violazione del principio di non discriminazione — Inclusione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punti 95, 114)

    5. 

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36, 53, primo comma, e 58, primo comma) (v. punti 102-103)

    6. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Necessità di operare una differenziazione tra le imprese coinvolte in una stessa infrazione a seconda del loro fatturato complessivo — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, quinto comma) (v. punti 119-123)

    Oggetto

    Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso che chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (GU 2003, L 255, pag. 1) — Intesa relativa al mercato della metionina — Requisiti del principio di legalità delle infrazioni e delle sanzioni relativamente al sistema di ammende previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Evonik Degussa GmbH è condannata alle spese.

    3) 

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.

    Top

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 maggio 2008 Degussa/Commissione

    (causa C-266/06 P)

    «Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato della metionina — Ammenda — Regolamento n. 17 — Art. 15, n. 2 — Principio di legalità delle pene — Snaturamento dei fatti — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento»

    1. 

    Diritto comunitario — Principi generali del diritto — Certezza del diritto — Legalità delle pene — Portata (v. punti 38-40, 44-46)

    2. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale conferito alla Commissione dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 50-62)

    3. 

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 72-74, 86, 94)

    4. 

    Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo delle ammende inflitte alle imprese — Esclusione — Riesame di tale valutazione per motivi relativi alla violazione del principio di non discriminazione — Inclusione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punti 95, 114)

    5. 

    Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36, 53, primo comma, e 58, primo comma) (v. punti 102-103)

    6. 

    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Necessità di operare una differenziazione tra le imprese coinvolte in una stessa infrazione a seconda del loro fatturato complessivo — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, quinto comma) (v. punti 119-123)

    Oggetto

    Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso che chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (GU 2003, L 255, pag. 1) — Intesa relativa al mercato della metionina — Requisiti del principio di legalità delle infrazioni e delle sanzioni relativamente al sistema di ammende previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Evonik Degussa GmbH è condannata alle spese.

    3) 

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.

    Top