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Document 62007CO0109

    Massime dell’ordinanza

    Causa C-109/07

    Jonathan Pilato

    contro

    Jean-Claude Bourgault

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla prud’homie de pêche de Martigues)

    «Nozione di “giurisdizione nazionale” — Incompetenza della Corte»

    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 14 maggio 2008   I - 3505

    Massime dell’ordinanza

    Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE – Nozione

    (Art. 234 CE)

    Per valutare se l’organo remittente possieda le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.

    Quanto, più in particolare, all’indipendenza dell’organo di rinvio, tale requisito presuppone che detto organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri riguardo alle controversie loro sottoposte. Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di disposizioni, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. A tale riguardo, per considerare soddisfatta la condizione relativa all’indipendenza dell’organo di rinvio, la giurisprudenza esige, in particolare, che i casi di revoca dei membri di tale organo siano determinati da espresse disposizioni di legge.

    Non si può ritenere che la prud’homie de pêche de Martigues (Francia) soddisfi la condizione relativa all’indipendenza dell’organo di rinvio e, pertanto, non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE. Infatti, da un lato, i probiviri pescatori sono sottoposti, almeno per talune delle loro attività, ad una tutela amministrativa. D’altro lato, non sembra che la revoca dei probiviri pescatori sia soggetta a garanzie particolari che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni.

    (v. punti 22-25, 28, 30-31)

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