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Document 62006CJ0158

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Contributo finanziario indebitamente erogato in seguito a negligenza delle autorità nazionali

    (Art. 10 CE)

    2. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Contributo finanziario indebitamente erogato

    Massima

    1. Il principio di certezza del diritto esige che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro. I singoli devono poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza. Tale imperativo di certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie.

    In tale contesto, qualora i requisiti per la concessione di un contributo finanziario accordato dalla Comunità a uno Stato membro siano enunciati nella decisione di concessione, ma non siano stati pubblicati, né comunicati da tale Stato membro al beneficiario finale del contributo, il diritto comunitario non osta a che venga applicato il principio di certezza del diritto al fine di escludere il rimborso da parte del detto beneficiario degli importi indebitamente versati, a condizione che sia provata la buona fede di tale beneficiario. In tal caso, l’interesse della Comunità al recupero di tali importi deve comunque essere preso in considerazione. Infatti, qualora il mancato rimborso del contributo da parte del beneficiario sia dovuto ad una negligenza commessa dalle autorità nazionali, risulta dal principio di cooperazione sancito all’art. 10 CE che lo Stato membro interessato può essere considerato finanziariamente responsabile degli importi non recuperati al fine di rendere effettivo il diritto della Comunità ad ottenere la restituzione dell’importo del contributo.

    (v. punti 25-26, 32-34 e dispositivo)

    2. Qualora i requisiti per la concessione di un contributo finanziario accordato dalla Comunità a uno Stato membro siano enunciati nella decisione di concessione, ma non siano stati pubblicati, né comunicati da tale Stato membro al beneficiario finale del contributo, il diritto comunitario non osta a che venga applicato il principio di certezza del diritto al fine di escludere il rimborso da parte del detto beneficiario degli importi indebitamente versati, a condizione che sia provata la buona fede di tale beneficiario. In tal caso lo Stato membro interessato può essere considerato finanziariamente responsabile degli importi non recuperati al fine di rendere effettivo il diritto della Comunità ad ottenere la restituzione dell’importo del contributo.

    (v. punto 34 e dispositivo)

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