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Document 62004CJ0434

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise —Direttiva 92/12

(Direttiva del Consiglio 92/12)

2. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente

(Artt. 28 CE e 30 CE)

Massima

1. La direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, che è finalizzata a definire il regime doganale e fiscale applicabile a tali prodotti, di cui fa parte l’alcol, non è intesa a disciplinare specificamente la tutela delle esigenze di interesse generale previste dall’art. 30 CE di modo che gli Stati membri, nel rispetto del Trattato, conservano la propria competenza ad adottare le misure necessarie per la tutela di tali esigenze.

(v. punto 15)

2. Gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano a un regime che sottopone l’importazione di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore ad 80 gradi ad un’autorizzazione preventiva, a meno che non risulti che, tenuto conto delle circostanze di diritto e di fatto che contrassegnano la situazione dello Stato membro interessato, la tutela della sanità pubblica e dell’ordine pubblico contro i danni causati dall’alcol possa essere garantita mediante provvedimenti che incidano in minor misura sul commercio intracomunitario.

(v. punto 40, dispositivo 1)

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