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Document 62005CJ0061

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 92/100

    (Direttiva del Consiglio 92/100, art. 2, n. 1)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 92/100

    (Direttiva del Consiglio 92/100, artt. 2, nn. 5 e 7, e 4)

    Massima

    1. L’art. 2, n. 1, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, come modificata dalla direttiva 2001/29, attribuisce un diritto esclusivo di autorizzare o di vietare il noleggio e il prestito segnatamente al produttore del primo fissaggio per quanto riguarda l’originale e le copie del suo film.

    Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di detta norma lo Stato membro che introduca nell’ordinamento nazionale un diritto di noleggio anche a vantaggio dei produttori di videogrammi. Infatti, ciò non aggiungerebbe semplicemente una categoria supplementare di titolari di diritti all’elenco figurante all’art. 2, n. 1, della direttiva, ma, al contrario, rimetterebbe in discussione i diritti esclusivi specifici menzionati da tale norma.

    (v. punti 22-23, 44 e dispositivo)

    2. L’art. 4 della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, come modificata dalla direttiva 2001/29, garantisce agli autori o artisti interpreti o esecutori un’equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore.

    Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta disposizione, in combinato disposto con l’art. 2, nn. 5 e 7, della direttiva medesima, lo Stato membro che crei nella normativa nazionale una confusione per quanto riguarda l’identità del debitore della remunerazione in questione.

    (v. punti 38, 41, 44 e dispositivo)

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