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Document 62003CJ0354

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Forniture di beni effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, punto 1, 4 e 5, n. 1)

    Massima

    Operazioni mediante le quali un soggetto passivo, stabilito in uno Stato membro, acquista beni presso società stabilite nel detto Stato membro e li rivende ad acquirenti stabiliti in un altro Stato membro, operazioni che non sono di per sé viziate da frodi all’imposta sul valore aggiunto, costituiscono cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ed un’attività economica ai sensi degli artt. 2, punto 1, 4 e 5, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, una volta che soddisfano i criteri obiettivi sui quali sono fondate le dette nozioni, indipendentemente dall’intenzione di un operatore, diverso dal soggetto passivo di cui trattasi, che intervenga nella stessa catena di cessioni e/o dall’eventuale natura fraudolenta, di cui il detto soggetto passivo non aveva e non poteva avere conoscenza, di un’altra operazione appartenente alla stessa catena, precedente o successiva all’operazione realizzata dal detto soggetto passivo. Il diritto di un soggetto passivo che effettua simili operazioni di detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si iscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un’altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest’ultimo, sia viziata da frode all’imposta sul valore aggiunto.

    (v. punti 51-52, 55 e dispositivo)

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