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Document 62004CJ0033
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso della fase precontenziosa del procedimento — Modifica delle conclusioni del ricorso — Ammissibilità — Condizioni
(Art. 226 CE)
2. Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso della fase precontenziosa del procedimento — Adattamento a causa di un cambiamento nel diritto comunitario — Ammissibilità — Condizioni
(Art. 226 CE)
3. Ricorso per inadempimento — Legittimazione ad agire della Commissione — Esercizio non dipendente dall’esistenza di un interesse specifico ad agire — Esercizio discrezionale
(Art. 226 CE)
4. Ricorso per inadempimento — Fase precontenziosa del procedimento — Durata eccessiva — Circostanza che incide sulla ricevibilità del ricorso solo in caso di lesione dei diritti della difesa — Onere della prova
(Art. 226 CE)
5. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e istituzione di un servizio universale delle telecomunicazioni — Direttiva 98/10 — Stato membro che non ha verificato la conformità dei sistemi di contabilizzazione dei costi da parte di un organismo indipendente competente e che non ha pubblicato una dichiarazione di conformità — Applicazione inesatta dei provvedimenti di controllo dei detti sistemi di contabilizzazione dei costi — Inadempimento
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33, art. 7, n. 5, 98/10, art. 18, nn. 1 e 2, 2002/21, art. 27, e 2002/22, art. 16)
1. L’oggetto di un ricorso per inadempimento, proposto ai sensi dell’art. 226 CE, è determinato dalla fase precontenziosa del procedimento previsto dal medesimo articolo, di modo che il ricorso deve essere basato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato. Tuttavia, il requisito secondo cui l’oggetto del ricorso proposto in forza dell’art. 226 CE è determinato dalla fase precontenziosa del procedimento prevista dalla stessa disposizione non può giungere al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia non sia stato ampliato o modificato.
(v. punti 36-37)
2. L’esistenza di un inadempimento nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE dev’essere valutata alla luce della legislazione comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato.
Tuttavia, allorché una modifica del diritto comunitario interviene nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione è legittimata a far constatare l’inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino la loro equivalenza nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento.
(v. punti 43, 49)
3. Nell’esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell’art. 226 CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare il proprio interesse ad agire. Infatti, la Commissione ha il compito di vigilare d’ufficio nell’interesse generale della Comunità, sull’applicazione, da parte degli Stati membri, del diritto comunitario e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare.
Peraltro, spetta alla Commissione valutare l’opportunità di agire contro uno Stato membro, determinare le disposizioni che esso avrebbe violato e scegliere il momento in cui essa inizierà il procedimento per inadempimento nei suoi confronti, mentre le considerazioni sulle quali si fonda tale decisione non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso. Quando la Commissione procede da sola a valutare se sia opportuno proporre e mantenere un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, quest’ultima è tenuta ad accertare se l’inadempimento contestato sussista o no, senza che le spetti pronunciarsi sull’esercizio del potere discrezionale della Commissione.
(v. punti 65-67)
4. Se è vero che la durata eccessiva della fase precontenziosa del procedimento può costituire un vizio che rende un ricorso per inadempimento irricevibile, una siffatta conclusione si impone solo nel caso in cui il comportamento della Commissione abbia reso difficile confutare i suoi argomenti, violando così i diritti della difesa. Spetta allo Stato membro interessato addurre la prova di una tale difficoltà.
(v. punto 76)
5. Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), e dell’art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva 98/10, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, come mantenute dall’art. 27 della direttiva 2002/21, letto in combinato disposto con l’art. 16 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, uno Stato membro che non adempie gli obblighi di verificare la conformita dei sistemi di contabilità dei costi attraverso un organismo competente indipendente e di pubblicare una dichiarazione di conformità relativa agli anni 1998 e 1999, ai sensi dell’art. 7, n. 5, della direttiva 97/33, e che non applica correttamente, nella prassi, le misure relative al controllo della conformità del sistema di contabilità dei costi da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione o da parte di un’altra istanza competente, indipendente dall’organismo di telecomunicazioni e approvata da tale autorità di regolamentazione, per l’anno 2000, in conformità alle disposizioni del detto art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva 98/10.
(v. punto 92 e dispositivo)