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Document 62004CJ0309

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Presupposti per la concessione — Prodotti di qualità sana, leale e mercantile — Nozione — Carne che non può essere smerciata in condizioni normali — Esclusione — Carne assoggettata ad un divieto di esportazione a partire da un certo Stato membro — Amministrazione nazionale che dispone di indizi relativi alla provenienza del prodotto a partire da tale Stato — Obblighi dell'esportatore in materia di prova

(Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 13)

2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Informazioni rilasciate conformemente alle disposizioni relative al calcolo della restituzione richiesta e al documento utilizzato per beneficiare di una restituzione — Assicurazione della qualità sana, leale e mercantile dei prodotti nella domanda di pagamento — Esclusione — Incidenza di una tale assicurazione dinanzi al giudice nazionale

(Regolamento della Commissione n. 3665/87, artt. 3, 11, n. 1, secondo comma, e 13, prima frase)

Massima

1. L'art. 13 del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2945/94, va interpretato nel senso che osta a che una carne bovina oggetto di un divieto di esportazione previsto dal diritto comunitario a partire da un certo Stato membro verso gli altri Stati membri e gli Stati terzi possa essere considerata di «qualità sana, leale e mercantile», e che esige, ai fini della concessione delle restituzioni, che l'esportatore dimostri che il prodotto esportato non provenga da uno Stato membro a partire dal quale sono vietate le esportazioni, qualora l'amministrazione nazionale disponga di indizi secondo i quali il prodotto è soggetto a un divieto di esportazione.

Infatti, da un lato, una tale carne, non potendo essere smerciata in condizioni normali, non soddisfa questi requisiti di qualità. D'altra parte, in quanto l'esportatore, nel presentare una domanda di restituzione, assicura sempre in modo esplicito o implicito che le condizioni di concessione della restituzione siano soddisfatte, compresa l'esistenza di una «qualità sana, leale e mercantile», spetta ad esso dimostrare, secondo le regole di diritto nazionale in materia probatoria, che tale condizione è senz'altro soddisfatta qualora la dichiarazione venisse posta in dubbio dalle autorità nazionali.

(v. punti 20, 25, 32, 35, 37-38, dispositivo 1)

2. L'assicurazione fornita in una domanda nazionale di pagamento, di cui all'art. 47 del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2945/1994, che un prodotto è di «qualità sana, leale e mercantile», ai sensi dell'art. 13, prima frase, del detto regolamento non rientra tra le informazioni rilasciate conformemente al combinato disposto di cui agli artt. 11, n. 1, secondo comma, e 3 di detto regolamento, che trattano rispettivamente del calcolo della restituzione richiesta e del documento utilizzato per beneficiare di una restituzione. Tuttavia, essa può essere considerata dal giudice nazionale un elemento di prova ai fini della valutazione della situazione dell'esportatore.

Infatti, innanzi tutto, la domanda di restituzione, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87, non è introdotta attraverso la presentazione della domanda di pagamento di cui all'art. 47 del detto regolamento, poiché questa domanda non costituisce il fondamento giuridico del diritto relativo ad un tale pagamento. Inoltre, sono i documenti di cui all'art. 3, n. 5, di questo stesso regolamento, ossia la dichiarazione di esportazione o qualsiasi altro diocumento utilizzato nel corso dell'esportazione, che possono, da un lato, costituire fondamento normativo di una restituzione, e, dall'altro, fare scattare il sistema di verifica della domanda di restituzione che può comportare l'applicazione di una sanzione, conformemente all'art. 11, n. 1, sopra menzionato.

(v. punti 40-41, 43, dispositivo 2)

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