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Document 62004CJ0266

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Divieto di esecuzione prima della decisione finale della Commissione — Portata — Obblighi degli organi giurisdizionali nazionali

    (Artt. 87, n. 1, CE e 88, nn. 2 e 3, CE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Imposte — Esclusione salvo per le imposte che finanziano un aiuto — Imposta accompagnata da esenzioni asseritamene costitutive di un aiuto — Mancanza di vincolo di destinazione tra un’imposta e il beneficio della sua esenzione — Esclusione

    (Artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE)

    3. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure finanziate con un’imposta asseritamente illegittima — Mancanza di vincolo di destinazione fra la detta imposta e le misure considerate — Esclusione — Caso di specie

    (Artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE)

    Massima

    1. Dall’art. 88, n. 3, CE emerge che la Commissione dev’essere informata dei progetti diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato. L’istituzione, ove ritenga che un siffatto progetto non sia compatibile con il mercato comune, avvia immediatamente il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, senza che lo Stato membro interessato possa dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in esito al procedimento stesso. Una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE attuata in violazione degli obblighi dettati dall’art. 88, n. 3, CE è illegittima. È compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, traendone tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle misure d’aiuto controverse, quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti.

    (v. punti 29-30)

    2. I tributi non ricadono nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, a meno che non costituiscano la modalità di finanziamento di una misura di aiuto, essendo parte integrante della misura stessa. Nell’ipotesi in cui un tributo costituisca effettivamente parte integrante di una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la violazione da parte delle autorità nazionali degli obblighi derivanti dall’art. 88, n. 3, CE incide non solo sulla legittimità della misura di aiuto, bensì anche sulla legittimità del tributo che ne costituisce il modo di finanziamento.

    Affinché possa ritenersi che un tributo costituisca parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione fra detto tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto medesimo. Se tale vincolo sussiste, il gettito del tributo incide direttamente sull’entità dell’aiuto e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune. Tale vincolo non sussiste nel caso di un’imposta e dell’aiuto che sarebbe costituito dalla sua esenzione a favore di alcune categorie di imprese. Infatti, l’applicazione di un’esenzione fiscale e la relativa portata non dipendono dal gettito dell’imposta. Quindi, i debitori di un’imposta non possono eccepire che l’esenzione di cui fruiscono altre imprese costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento della stessa. Ne consegue che, anche ammesso che l’esenzione fiscale di talune imprese costituisca una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, l’eventuale illegittimità dell’aiuto non è idonea a incidere sulla legittimità dell’imposta stessa, ragion per cui le imprese ad essa assoggettate non possono eccepire dinanzi ai giudici nazionali l’eventuale illegittimità dell’esenzione per sottrarsi al pagamento dell’imposta medesima ovvero per ottenerne il rimborso.

    (v. punti 34-35, 40-44)

    3. Il vincolo di destinazione fra un’imposta e le misure che essa finanzia, senza il quale tale imposta non può considerarsi come elemento di un aiuto di Stato, non sussiste nel caso di un’indennità di pensionamento versata a taluni operatori economici, in quanto l’importo effettivamente versato a tale titolo non dipende dal gettito dell’imposta, ma viene stabilito, conformemente a un decreto, entro i limiti fissati con decreto ministeriale, in considerazione degli elementi che caratterizzano la situazione di ogni singolo richiedente e segnatamente del volume dei rispettivi oneri e delle rispettive entrate. Detto vincolo non sussiste del pari quando si tratta del finanziamento dei regimi di assicurazione vecchiaia di base di talune categorie professionali, in quanto, per le modalità secondo le quali è fissato il contributo dell’imposta a tale finanziamento, il gettito di questa non incide direttamente sulla portata del vantaggio concesso ai regimi beneficiari, i quali non corrispondono del resto ad un’attività economica. Esso manca del pari trattandosi della destinazione di una parte del gettito dell’imposta a un fondo di intervento e a un comitato professionale, in quanto tali organismi e i ministri competenti dispongono di un potere discrezionale quanto a tale destinazione.

    (v. punti 46, 48-49, 54-56)

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