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Document 62003CJ0053

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giudice nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione — «Epitropi Antagonismou» (commissione ellenica per la concorrenza) — Esclusione

(Art. 234 CE)

Massima

Per valutare se l’organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Inoltre, la Corte può essere adita solo da un organo chiamato a statuire su una controversia pendente dinanzi ad esso nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.

L’Epitropi Antagonismou (commissione ellenica per la concorrenza) non soddisfa tali criteri. Innanzitutto, è soggetta alla tutela del Ministro per lo Sviluppo, il che comporta che questo è autorizzato, entro certi limiti, a controllare la legittimità delle sue decisioni. Inoltre, anche se i suoi membri godono di un’indipendenza dal punto di vista personale e funzionale, non risulta che la revoca o l’annullamento della loro nomina siano soggetti a particolari garanzie, il che non sembra tale da costituire un reale ostacolo agli indebiti interventi o pressioni da parte del potere esecutivo nei confronti dei detti membri. Inoltre, il suo presidente à competente per il coordinamento e la determinazione dell’indirizzo generale del suo segretariato ed è il superiore gerarchico del personale di quest’ultimo, di modo che l’Epitropi Antagonismou, organo decisionale, a causa del nesso funzionale che la lega al suo segretariato, organo d’istruzione su proposta del quale essa decide, non si distingue nettamente, come terzo, dall’organo statale che, a causa del suo ruolo, può essere equiparato ad una parte nell’ambito del procedimento in materia di concorrenza. Infine, un’autorità garante della concorrenza quale l’Epitropi Antagonismou è tenuta a lavorare in stretta collaborazione con la Commissione e può, ai sensi dell’art. 11, n. 6, del regolamento n. 1/2003 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 [CE] e 82 [CE], essere privata della propria competenza da una decisione della Commissione, con la conseguenza che il procedimento avviato dinanzi ad essa non si risolverà in una pronuncia di carattere giurisdizionale.

(v. punti 29-37)

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