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Document 62003CJ0409

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione — Prodotti di qualità sana, leale e mercantile — Nozione — Carne che non può essere commercializzata in condizioni normali — Esclusione

(Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 13)

Massima

L’art. 13 del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, dev’essere interpretato nel senso che carni, che corrispondono ai criteri di igiene, la cui commercializzazione per il consumo umano nella Comunità europea è limitata dalla normativa comunitaria al mercato locale in ragione del fatto che sono ottenute da animali che hanno costituito oggetto di una macellazione speciale d’urgenza, non possono essere considerate di «qualità sana, leale e mercantile», condizione necessaria per la concessione di restituzioni all’esportazione. Infatti, poiché tali carni non possono essere commercializzate in condizioni normali, quand’anche rispondessero ai requisiti di igiene e costituissero oggetto di una transazione commerciale, non soddisfano la detta condizione per la concessione della restituzione.

(v. punti 22, 30, 32 e dispositivo)

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