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Document 62003CO0206
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
1. Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Interpretazione — Ricorso ai pareri di classificazione dell’’Organizzazione mondiale delle dogane — Limiti
2. Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Cerotti alla nicotina — Prodotto per uso terapeutico e profilattico — Classificazione nella voce 3004 della nomenclatura combinata relativa ai medicinali
3. Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante inesatta — Obbligo per i giudici nazionali di adottare tutte le misure necessarie per l’annullamento della detta informazione e il rilascio di un’informazione conforme al diritto comunitario — Portata
[Art. 10 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 12, n. 5]
1. Ai fini della classificazione di un determinato prodotto nella nomenclatura combinata stabilita dal legislatore comunitario, un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane sulla classificazione di tale prodotto nel suo sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci non è giuridicamente vincolante e costituisce solo un indizio che contribuisce all’interpretazione della portata delle diverse voci doganali della nomenclatura combinata. Se un tale parere di classificazione è contrario alla lettera della voce della nomenclatura combinata, non va quindi tenuto in considerazione.
(v. punto 28)
2. La nomenclatura combinata dev’essere interpretata nel senso che cerotti alla nicotina che presentano caratteri terapeutici o profilattici ben definiti, il cui effetto si concentra su funzioni specifiche dell’organismo umano, e che sono confezionati uno per uno in bustine di alluminio e sono posti in vendita in confezioni per trattamenti di durata settimanale, munite di istruzioni, devono essere classificati, in quanto «medicinali», nella voce 3004.
(v. punti 36, 39, 48, dispositivo 1)
3. Se un’autorità competente ha fornito un’erronea informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale è tenuto, ai sensi dell’art. 10 CE, ad adottare, nell’ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie affinché la detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova informazione tariffaria vincolante, conforme al diritto comunitario.
In tale contesto, le modalità e gli effetti delle decisioni adottate dal giudice nazionale sul ricorso rientrano, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, nel diritto nazionale.
A tal riguardo, l’art. 12, n. 5, del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario non osta a che un giudice nazionale annulli una decisione di un’autorità doganale che, pur essendo compatibile con un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane, contrasti con la nomenclatura combinata stabilita dal legislatore comunitario e dichiari che un prodotto deve essere classificato diversamente da quanto prevede il detto parere di classificazione.
(v. punto 57, dispositivo 2)