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Document 62003CJ0096

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Lotta contro l’afta epizootica — Direttiva 85/511 — Misure nazionali complementari di lotta contro la malattia fondate sulla direttiva 90/425 — Ammissibilità — Presupposti

    (Direttive del Consiglio 85/511/CEE, come modificata dalla direttiva 90/423/CEE, e 90/425/CEE, art. 10, n. 1)

    Massima

    Dato che l’afta epizootica è una malattia che configura un grave pericolo per gli animali, l’art. 10, n. 1, della direttiva 90/425, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, conferisce agli Stati membri il potere di adottare misure di lotta contro la malattia complementari a quelle previste dalla direttiva 85/511, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, come modificata dalla direttiva 90/423. Gli Stati membri dispongono, in particolare, del potere di disporre l’abbattimento di animali appartenenti ad un’azienda vicina o situata entro un determinato raggio da un’azienda in cui si trovano animali infetti.

    Siffatte misure complementari devono tuttavia essere adottate nel rispetto degli obiettivi contemplati dalla normativa comunitaria in vigore e, più in particolare, nel rispetto della direttiva 85/511, come modificata dalla direttiva 90/423, dei principi generali del diritto comunitario, quale il principio di proporzionalità, e dell’obbligo di comunicazione previsto all’art. 10, n. 1, della direttiva 90/425.

    (v. punto 52 e dispositivo)

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