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Document 62002CJ0175
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Tasse destinate in parte al finanziamento di un aiuto — Inclusione — Presupposto — Vincolo di destinazione obbligatorio tra la tassa e l’aiuto
[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e art. 93 (divenuto art. 88 CE)]
I tributi non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante.
Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente. Se tale vincolo sussiste, il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto e, di conseguenza, anche la valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune.
(v. punti 14-15)