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Document 62003CJ0124

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte — Direttiva 92/46 — Nozione di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» — Costituenti lattiero-caseari di un prodotto che contiene anche costituenti non lattiero-caseari indissociabili dai primi — Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 92/46/CEE, art. 2, punto 2)

    2. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte — Direttiva 92/46 — Nozione di «prodotto a base di latte» — Prodotti semifiniti — Inclusione — Criteri — Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto

    (Direttiva del Consiglio 92/46, art. 2, punto 4)

    Massima

    1. L’art. 2, punto 2, della direttiva 92/46, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, dev’essere interpretato nel senso che nel concetto di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» non rientrano i costituenti lattiero-caseari di un prodotto che contiene anche costituenti di natura diversa, ossia non lattiero-caseari, e nel quale i costituenti lattiero-caseari non possono essere separati dai costituenti di altra natura. Tale disposizione, infatti, riguarda unicamente il latte considerato come prodotto semplice, la cui composizione potrebbe essere modificata solo mediante l’aggiunta e/o la detrazione dei costituenti naturali del latte.

    (v. punti 26, 28, dispositivo 1)

    2. L’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, dev’essere interpretato nel senso che il concetto di «prodotto a base di latte» riguarda sia prodotti finiti sia prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore. In una siffatta ipotesi, è con riferimento al prodotto semifinito che occorre verificare se il latte che vi si trova presente ne costituisca una parte essenziale, considerata la sua quantità o il suo effetto caratterizzante. Si deve a tal fine tener conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto semifinito al momento della sua importazione, in particolare della percentuale di latte o di prodotto lattiero-caseario in esso contenuto, dell’uso che può esserne fatto o del suo gusto.

    (v. punti 34, 37-39, dispositivo 2)

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