Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0433

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l ' esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza in materia di obbligazione alimentare — Azione di regresso avviata da un ente pubblico surrogatosi nei diritti del creditore di alimenti — Inapplicabilità dell ' art. 5, punto 2, della Convenzione — (Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 2)

    Massima

    L ' art. 5, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l ' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all ' adesione del Regno di Danimarca, dell ' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all ' adesione della Repubblica ellenica, e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all ' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, che prevede, in materia di obbligazione alimentare, una competenza speciale del giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale, dev ' essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da un ente pubblico che persegue, mediante azione di regresso, il recupero di somme versate, in applicazione del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti nei cui diritti si è surrogato nei confronti del debitore di alimenti.

    Infatti, quando il creditore di alimenti abbia beneficiato dell ' aiuto al quale poteva aspirare, non vi è ragione di privare il debitore di alimenti della tutela offerta dall ' art. 2 della Convenzione, laddove soprattutto il foro del convenuto è nella posizione migliore per valutare le risorse di quest ' ultimo.

    v. punti 31, 34 e dispositivo

    Top