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Document 62001CJ0167
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Stati membri - Obblighi - Obbligo di sanzionare le violazioni del diritto comunitario - Portata
(Art. 10 CE)
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 89/666 - Pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato - Misure di pubblicità obbligatorie e facoltative - Normativa nazionale che istituisce obblighi di pubblicità non previsti dalla direttiva - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 89/666/CEE, art. 2)
3. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro e avente ivi la sua sede senza esercitarvi attività commerciali - Stabilimento di una succursale in un altro Stato membro subordinato a condizioni relative al capitale minimo e alla responsabilità degli amministratori - Inammissibilità - Possibilità per gli Stati membri di prendere misure contro le frodi - Limiti
(Artt. 43 CE e 48 CE)
$$1. Qualora una disposizione di diritto comunitario non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l'art. 10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto comunitario.
A tal fine, pur mantenendo la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo.
( v. punto 62 )
2. L'art. 2 dell'undicesima direttiva 89/666, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, il quale contiene un elenco di menzioni che devono formare oggetto di una pubblicazione nello Stato membro in cui è stabilita la succursale nonché un elenco di provvedimenti facoltativi di pubblicità, osta ad una normativa nazionale che preveda, a carico di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro, obblighi di pubblicità non previsti dalla detta direttiva, come l'indicazione nel registro di commercio che la società è formalmente straniera, l'indicazione, nel registro di commercio dello Stato ospitante, della data della prima iscrizione nel registro di commercio straniero e delle informazioni relative al socio unico, il deposito obbligatorio di una dichiarazione contabile in cui si indica che la società soddisfa le condizioni relative al capitale minimo sottoscritto e versato e ai fondi propri, o la menzione della qualità di «società formalmente straniera» su tutti i documenti provenienti da tale società.
Infatti, senza incidere sugli obblighi di informazione che incombono alle succursali e derivano dal diritto sociale, tributario, o in materia statistica, l'armonizzazione della pubblicità delle succursali, come realizzata dall'undicesima direttiva, è esaustiva.
( v. punti 65, 69-70, 72, 143, dispositivo 1 )
3. Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che subordini l'esercizio della libertà di stabilimento a titolo secondario in tale Stato, da parte di una società costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro, a determinate condizioni, relative al capitale minimo e alla responsabilità degli amministratori, stabilite dal diritto nazionale per la costituzione di società. I motivi per cui la società è stata costituita nel primo Stato membro, nonché il fatto che essa eserciti la sua attività esclusivamente, o quasi, nello Stato membro di stabilimento non la privano, salvo che sia dimostrata caso per caso l'esistenza di un abuso, del diritto di avvalersi della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.
Uno Stato membro ha certo il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all'impero delle leggi nazionali e gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario.
Tuttavia, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento sono volte precisamente a consentire alle società costituite conformemente alla normativa di uno Stato membro e che hanno la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità, di svolgere attività nel territorio degli altri Stati membri.
Di conseguenza, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrano meno severe e crei in seguito succursali in altri Stati membri è inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.
Inoltre, il fatto che una società non svolga alcuna attività nello Stato membro in cui essa ha sede e svolga invece le sue attività unicamente o principalmente nello Stato membro della sua succursale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un comportamento abusivo e fraudolento, che consenta a tale Stato di negare alla società interessata di fruire delle disposizioni comunitarie relative al diritto di stabilimento.
( v. punti 105, 136-139, 143, dispositivo 2 )