This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62001CJ0305
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Attività economiche ai sensi della sesta direttiva - Nozione - Acquisto di crediti con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori - Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, 4 e 17)
2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Operazioni bancarie considerate all'art. 13, parte B, lett. d), punto 3 - Esclusione del «ricupero dei crediti» - Nozione - Acquisto di crediti con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori - Inclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 3]
1. La sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari dev'essere interpretata nel senso che un operatore che acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e che, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione (factoring in senso proprio) esercita un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della stessa direttiva, di modo che lo stesso ha la qualità di soggetto passivo ed ha quindi diritto alla deduzione in forza dell'art. 17 di tale direttiva.
Infatti, da un lato, è pacifico che il factor presta un servizio al cedente, il quale consiste essenzialmente nel sollevare quest'ultimo dalle operazioni di ricupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento degli stessi. D'altra parte, come corrispettivo del servizio così ricevuto, il cliente deve al factor una remunerazione, equivalente alla differenza tra il valore nominale dei crediti da lui ceduti al factor e l'importo che quest'ultimo gli versa come pagamento dei crediti.
( v. punti 49, 59, dispositivo 1 )
2. Un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione (factoring vero e proprio), costituisce un «ricupero dei crediti» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari e, pertanto, è esclusa dall'esenzione stabilita dalla stessa disposizione.
Infatti, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l'incasso di crediti di un terzo. Pertanto, il factoring dev'essere considerato nel senso che costituisce una mera variante del concetto più generale di «ricupero dei crediti», a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato.
( v. punti 77, 80, dispositivo 2 )