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Document 62000CJ0404

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso per inadempimento - Inosservanza di una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato - Motivi difensivi - Contestazione della legittimità della decisione - Irricevibilità - Limiti - Atto inesistente

    (Artt. 88, n. 2, secondo comma, CE, 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE)

    2. Ricorso per inadempimento - Inosservanza di una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato - Motivi difensivi - Impossibilità assoluta di esecuzione

    (Art. 88, n. 2, CE)

    3. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione con cui viene accertata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Difficoltà di esecuzione - Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione rispettosa del Trattato

    (Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE)

    4. Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Applicazione del diritto nazionale - Condizioni e limiti - Presa in considerazione dell'interesse della Comunità

    (Art. 88, n. 2, primo comma, CE)

    Massima

    1. Il sistema di tutela giurisdizionale predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, diretti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo contro una censura d'inadempimento per mancata esecuzione di tale decisione. Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l'atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente.

    Ciò vale anche nell'ambito di un ricorso per inadempimento ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE.

    ( v. punti 40-42 )

    2. Il solo motivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione.

    ( v. punto 45 )

    3. Uno Stato membro il quale, in occasione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest'ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l'art. 10 CE, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, soprattutto di quelle relative agli aiuti.

    ( v. punto 46 )

    4. Se, in mancanza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di recupero degli aiuti illegittimamente accordati, tale recupero deve effettuarsi, in linea di principio, secondo le pertinenti disposizioni del diritto nazionale, queste ultime vanno però applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario e tenendo ben presente l'interesse della Comunità.

    ( v. punto 51 )

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