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Document 62000CJ0233

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ambiente - Libertà di accesso all'informazione - Direttiva 90/313 - «Informazioni relative all'ambiente» - Nozione - Documenti non connessi all'esercizio di un servizio pubblico - Inclusione

[Direttiva del Consiglio 90/313/CEE, art. 2, lett. a)]

2. Ambiente - Libertà di accesso all'informazione - Direttiva 90/313 - Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all'ambiente - Eccezioni - Interpretazione restrittiva

(Direttiva del Consiglio 90/313, art. 3, nn. 2 e 3)

3. Ricorso per inadempimento - Esame sul merito da parte della Corte - Mancanza di conseguenze negative del preteso inadempimento - Non pertinenza

(Art. 226 CE)

4. Ambiente - Libertà di accesso all'informazione - Direttiva 90/313 - Facoltà di uno Stato membro di rifiutare di accogliere una domanda di informazioni in taluni casi determinati - Trasposizione senza l'emanazione di un atto legislativo - Presupposti - Esistenza di un contesto giuridico generale che garantisce la piena applicazione della direttiva

(Direttiva del Consiglio 90/313, art. 3, n. 3)

5. Ambiente - Libertà di accesso all'informazione - Direttiva 90/313 - Decisione implicita di rigetto di una domanda di informazioni relative all'ambiente - Obbligo dell'autorità pubblica di fornire d'ufficio le motivazioni del rigetto - Termine

(Direttiva del Consiglio 90/313, art. 3, n. 4)

Massima

1. In ragione della sua stessa formulazione e tenuto conto, in particolare, dell'impiego dei termini «qualsiasi informazione», l'ambito di applicazione dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/313, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, e, pertanto, quello della detta direttiva, dev'essere considerato come concepito in modo ampio. Così, sono previste tutte le informazioni che riguardano sia lo stato dell'ambiente, sia le attività o misure che possono incidere negativamente su di esso, sia anche le attività o le misure destinate a tutelare l'ambiente, senza che l'elencazione contenuta in tale disposizione comporti una qualsiasi indicazione di natura tale da limitarne la portata, in modo che la nozione di «informazioni relative all'ambiente» ai sensi della direttiva 90/313 dev'essere intesa come comprendente i documenti che non sono collegati all'esercizio di un servizio pubblico.

( v. punti 44, 47 )

2. In quanto eccezioni al principio della comunicazione delle informazioni relative all'ambiente che costituisce la finalità della direttiva 90/313, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, i motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicazione di tali informazioni devono essere interpretati in modo restrittivo, per cui occorre rilevare che le deroghe enunciate ai nn. 2 e 3 dell'art. 3 della detta direttiva sono elencate tassativamente e riguardano «taluni casi particolari chiaramente definiti» in cui «il rifiuto di dar seguito a una richiesta di informazioni relativa all'ambiente può essere giustificato».

Una disposizione nazionale che consente anche alle autorità pubbliche di rifiutare la consultazione o la comunicazione di un documento amministrativo la cui diffusione violasse, «in modo generale, i segreti protetti per legge», motivo che non figura nell'elenco tassativo delle eccezioni enunciate all'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva 90/313, eccede quindi manifestamente l'ambito di applicazione di tali eccezioni.

( v. punti 57, 59-60 )

3. Poiché il mancato rispetto di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi.

( v. punto 62 )

4. Dev'essere considerato sufficiente ad assicurare una valida trasposizione dell'art. 3, n. 3, della direttiva 90/313, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, che permette alle autorità competenti di respingere una richiesta infondata di informazioni, formulata in modo troppo generico o riguardante documenti o dati incompleti o interni, un contesto giuridico generale caratterizzato, nella fattispecie, dall'esistenza di nozioni il cui contenuto è chiaro e preciso e che sono applicate nell'ambito di una costante giurisprudenza nazionale.

Per quanto riguarda, infatti, una disposizione come il detto art. 3, n. 3, l'obbligo di una trasposizione specifica avrebbe un'utilità pratica molto ridotta, dal momento che tale disposizione è formulata in modo molto generico ed enuncia regole che hanno carattere di principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Quindi il rispetto di una disposizione di una direttiva dotata di tali caratteristiche dev'essere assicurato essenzialmente al momento della sua concreta applicazione a una situazione determinata, indipendentemente dalla sua trasposizione formale e testuale in diritto nazionale.

( v. punti 81-83 )

5. L'art. 3, n. 4, della direttiva 90/313, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, richiede che l'autorità pubblica fornisca d'ufficio i motivi della sua decisione di rigetto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente, senza che il richiedente debba presentare una domanda in tal senso, anche se, nell'ipotesi di un silenzio dell'amministrazione, tali motivi possono essere comunicati a quest'ultimo in un momento successivo. La comunicazione deve intervenire nei due mesi seguenti l'introduzione della richiesta iniziale, poiché tale comunicazione deve, in tale ipotesi, essere considerata come una «risposta» ai sensi della detta disposizione.

( v. punti 115, 118 )

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