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Document 62001CJ0121

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Dipendenti - Assunzione - Procedure - Passaggio dalla procedura dell'art. 29, n. 1, dello Statuto alla procedura dell'art. 29, n. 2 - Ammissibilità - Potere discrezionale dell'autorità che il potere di nomina di ampliare le sue possibilità di scelta

(Statuto del personale, art. 29)

2. Dipendenti - Assunzione - Assunzione effettuata in applicazione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto - Contenuto del fascicolo di candidatura - Produzione a difesa dinanzi al Tribunale di documenti che attestano qualifiche del candidato nominato redatti successivamente alla decisione di nomina - Ammissibilità

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione erronea dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

4. Dipendenti - Ricorso - Motivi - Sviamento di potere - Nozione

Massima

1. Poiché l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere di valutazione nel ricercare, quando si deve coprire un posto vacante, candidati in possesso delle più elevate qualità di competenza, di integrità e di rendimento, essa può decidere di passare da una fase di assunzione ad un'altra quand'anche nell'ambito della prima essa disponga di candidature utili.

L'utilizzazione del termine «possibilità» da parte dell'art. 29, n. 1, dello Statuto significa, del resto, chiaramente che l'autorità che ha il potere di nomina non è obbligata in maniera assoluta a procedere ad una promozione o ad un trasferimento, ma è soltanto tenuta ad esaminare, di volta in volta, se tali provvedimenti possano portare alla nomina di una persona in possesso delle più elevate qualità di competenza, d'integrità e di rendimento.

Ne consegue che l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di passare alla procedura di assunzione di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto anche in presenza di uno o di più candidati che soddisfino tutte le condizioni e tutti i requisiti contemplati dall'avviso di posto vacante per l'impiego da coprire. Inoltre, tale decisione non dev'essere necessariamente adottata al momento della pubblicazione dell'avviso di posto vacante e non è subordinata ad alcun requisito di pubblicazione. Analogamente, non costituisce una violazione del detto art. 29, n. 2, la mancata comunicazione, ai candidati che si erano presentati al momento della procedura interna di assunzione, del passaggio alla procedura di assunzione aperta a candidati esterni, qualora i primi candidati siano presi in considerazione nell'ambito di questa nuova procedura e i requisiti richiesti nell'avviso di posto vacante non siano modificati.

( v. punti 14-17, 19 )

2. Se è vero che la legittimità di una decisione in materia di assunzione dev'essere valutata alla luce degli elementi di informazione di cui l'autorità che ha il potere di nomina disponeva al momento della sua adozione, l'art. 29, n. 2, dello Statuto non impone ai candidati di fornire documenti che attestino i loro titoli o altri documenti giustificativi né all'autorità che ha il potere di nomina di disporre nel fascicolo, al momento della decisione, dei documenti che confermano gli elementi di informazione a sua disposizione.

( v. punto 28 )

3. Dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte.

( v. punto 35 )

4. La nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita che si riferisce al fatto che un'autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista.

( v. punto 46 )

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