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Document 61999CJ0309

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza - Regole comunitarie - Impresa - Nozione - Avvocati - Inclusione

    [Trattato CE, artt. 85, 86 e 90 (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE)]

    2. Concorrenza - Intese - Decisione di associazioni di imprese - Nozione - Regolamento relativo alla collaborazione tra avvocati ed altri liberi professionisti emanato dall'ordine forense di uno Stato membro - Inclusione

    [Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

    3. Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Divieto di collaborazione tra avvocati e revisori dei conti stabilito dall'ordine forense di uno Stato membro - Valutazione in funzione del contesto globale del divieto - Giustificazione - Buon esercizio della professione di avvocato

    [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

    4. Concorrenza - Posizione dominante - Posizione dominante collettiva - Nozione - Ordine forense di uno Stato membro - Esclusione

    [Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]

    5. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Normative di natura non pubblica dirette a disciplinare collettivamente il lavoro autonomo e le prestazioni di servizi - Inclusione

    [Trattato CE, artt. 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE)]

    6. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Divieto di collaborazione tra avvocati e revisori dei conti stabilito dall'ordine forense di uno Stato membro - Giustificazione - Buon esercizio della professione di avvocato

    [Trattato CE, artt. 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE)]

    Massima

    1. Gli avvocati svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE). La natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è oggetto di disciplina normativa non possono modificare questa conclusione. Infatti, gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l'avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi.

    ( v. punti 48-49 )

    2. Quando emana un regolamento relativo alla collaborazione tra avvocati ed altri liberi professionisti, un ordine forense di uno Stato membro non esercita né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche delle pubbliche autorità. Esso appare come l'organo che disciplina una professione il cui esercizio costituisce un'attività economica.

    Il fatto che, da una parte, gli organi direttivi di un ordine forense siano esclusivamente composti di avvocati eletti soltanto da esercenti la professione e che, d'altra parte, quando emana atti quali il predetto regolamento, l'ordine forense non sia tenuto neppure a rispettare determinati criteri di interesse pubblico contribuisce alla conclusione che una siffatta organizzazione professionale che dispone di poteri normativi non può esulare dall'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE).

    D'altra parte, tenuto conto della sua influenza sul comportamento dei membri dell'ordine forense sul mercato dei servizi legali, a motivo del divieto di talune forme di collaborazione multidisciplinare che esso comporta, detto regolamento non esula dalla sfera degli scambi economici.

    Infine, il fatto che l'ordine forense sia soggetto a una disciplina di diritto pubblico ha scarsa rilevanza. Infatti, secondo la sua stessa formulazione, l'art. 85 del Trattato si applica ad accordi tra imprese e a decisioni di associazioni di imprese. L'ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di detti accordi e sono adottate dette decisioni nonché la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, in particolare dell'art. 85 del Trattato.

    Ne consegue che un regolamento relativo alla collaborazione tra avvocati e altri liberi professionisti, emanato da un siffatto ordine forense, dev'essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

    ( v. punti 58, 60-63, 65-66, 71, dispositivo 1 )

    3. Un divieto dei rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti come quello sancito da un regolamento emanato dall'ordine forense di uno Stato membro è idoneo a limitare la produzione e lo sviluppo tecnico, ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. b), del Trattato [divenuto art. 81, n. 1. lett. b), CE].

    Tuttavia non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un'associazione di imprese che restringa la libertà d'azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, ai fini dell'applicazione di tale disposizione ad un caso di specie, occorre anzitutto tener conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione di imprese di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, più in particolare, dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza agli utenti finali dei servizi legali, e alla buona amministrazione della giustizia. Occorre poi verificare che gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi.

    A questo proposito, occorre prendere in considerazione il contesto normativo applicabile nello Stato membro di cui trattasi, da una parte, agli avvocati e all'ordine forense, composto da tutti gli avvocati iscritti all'albo in tale Stato membro e, dall'altra, ai revisori dei conti.

    Quindi, un regolamento relativo alla collaborazione tra avvocati e altri liberi professionisti emanato da un ente come l'ordine forense di uno Stato membro non viola l'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che tale ente ha potuto ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risultasse necessaria per il buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato.

    ( v. punti 90, 97-98, 110, dispositivo 2 )

    4. Non esercitando un'attività economica, l'ordine forense di uno Stato membro non è un'impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE). Né può essere qualificato come gruppo di imprese ai sensi della detta disposizione, in quanto tra gli avvocati iscritti all'albo in uno Stato membro non esistono vincoli sufficienti per consentire l'adozione sul mercato di un'identica linea d'azione che porti a sopprimere i rapporti concorrenziali tra loro. La professione di avvocato è infatti poco concentrata, molto eterogenea e caratterizzata da una grande concorrenza interna. In mancanza di sufficienti vincoli strutturali tra loro, gli avvocati non possono essere considerati detentori di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

    ( v. punti 112-114 )

    5. Il rispetto degli artt. 52 e 59 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) si impone anche alle normative di natura non pubblica dirette a disciplinare collettivamente il lavoro autonomo e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'abolizione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica.

    ( v. punto 120 )

    6. Gli artt. 52 e 59 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) non ostano ad una normativa nazionale come un regolamento relativo alla collaborazione tra avvocati ed altri liberi professionisti, emanato dall'ordine forense di uno Stato membro, che vieta qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti, dato che tale normativa ha potuto essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro di cui trattasi.

    ( v. punto 123, dispositivo 4 )

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