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Document 62000CJ0074
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Ricorso disciplinato dallo Statuto CECA - Interveniente diverso dagli Stati membri e dalle istituzioni - Mancanza di status di impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA - Irrilevanza - Necessità di essere direttamente interessato dalla decisione del Tribunale
(Statuto CECA della Corte di giustizia, artt. 34, primo comma, e 49, secondo comma)
2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Procedimento amministrativo - Obbligo della Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni - Diritto del beneficiario dell'aiuto ad essere sentito - Limiti
[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE); decisione generale n. 3855/91, art. 6, n. 4]
3. CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Pregiudizio per la concorrenza e per gli scambi fra Stati membri - Irrilevanza
[Trattato CECA, art. 4, lett.c)]
4. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Presupposti - Notifica - Mancato rispetto del termine - Effetti
(Decisioni generali nn. 257/80, 3484/85, 3855/91 e 2496/96)
5. Atti delle istituzioni - Applicazione nel tempo - Retroattività di una norma sostanziale - Presupposti - Irretroattività delle norme dei codici degli aiuti alla siderurgia
(Trattato CECA, artt. 2, 3 e 4; decisione generale n. 3855/91)
6. CECA - Aiuti alla siderurgia - Procedimento amministrativo - Mancanza di una norma che stabilisca una prescrizione relativamente all'esercizio delle competenze da parte della Commissione - Osservanza delle esigenze della certezza del diritto
7. Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Versamento di interessi giustificato dalla necessità di ripristinare lo status quo ante - Fissazione del tasso d'interesse - Poteri della Commissione
8. CECA - Aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione - Valutazione della legittimità alla luce delle informazioni disponibili al momento dell'emanazione della decisione - Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l'aiuto e del beneficiario di questo quanto alla comunicazione di qualsiasi elemento pertinente
(Decisione generale n. 3855/91, art. 6, n. 4)
9. CECA - Aiuti alla siderurgia - Recupero di un aiuto illegittimo - Vendita della società beneficiaria dell'aiuto - Obbligo di rimborso - Onere sostenuto dal venditore - Ammissibilità
1. Ai sensi dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere proposta dalle parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente. Una persona fisica o giuridica che sia stata ammessa quale interveniente in una causa in primo grado ai sensi dell'art. 34, primo comma, dello stesso Statuto non deve pertanto dimostrare di essere un'impresa, ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA, che potrebbe, se del caso, proporre un ricorso sul fondamento dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA, al fine di impugnare una decisione del Tribunale resa in tale causa.
Tuttavia, la differenza tra la formulazione del detto art. 49, secondo comma, e quella dell'art. 34, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia per quanto riguarda l'intervento delle persone fisiche o giuridiche, disposizione che si limita ad esigere la dimostrazione di un interesse alla soluzione della causa, implica che non è sufficiente soddisfare quest'ultima condizione ed essere stati ammessi ad intervenire nel giudizio di primo grado per poter proporre un'impugnazione, ma che occorre inoltre essere direttamente interessato dalla decisione del Tribunale.
( v. punti 53-55 )
2. Durante la fase di esame prevista dall'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, istituito dalla decisione n. 3855/91, e disciplinata da disposizioni simili a quelle dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) per quanto riguarda la partecipazione degli interessati al procedimento, la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.
Al riguardo, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee costituisce un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento. Tale comunicazione è diretta ad ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento. Un siffatto procedimento dà anche agli altri Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire.
Tuttavia, nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro responsabile della concessione dell'aiuto non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato membro. A questo proposito, nessuna disposizione del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, e in particolare di quello previsto dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia, riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell'aiuto, in quanto il procedimento di controllo non è un procedimento avviato nei suoi confronti, il che implicherebbe che quest'ultimo possa far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali.
( v. punti 79-80, 82-83 )
3. Contrariamente all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), che riguarda gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, solo in quanto incidano sugli scambi tra Stati membri, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA riguarda puramente e semplicemente gli aiuti concessi dagli Stati, in qualunque forma.
Tale evidente differenza di formulazione tra le disposizioni del Trattato CECA e quelle del Trattato CE è sufficiente a dimostrare che, per quanto riguarda la questione degli aiuti di Stato, gli Stati membri non hanno inteso adottare le stesse regole né lo stesso ambito d'intervento delle Comunità e che, per rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, una misura di aiuto non deve necessariamente incidere sugli scambi tra gli Stati membri o sulla concorrenza.
Il fatto che la Commissione, sul fondamento dell'art. 95 del Trattato CECA, su parere conforme del Consiglio dell'Unione europea e previo parere del Comitato consultivo, abbia adottato disposizioni per l'autorizzazione di determinati aiuti nel campo di applicazione del predetto Trattato, non può modificare la definizione dell'aiuto quale enunciata dall'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato.
( v. punti 101-103 )
4. Contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla loro compatibilità, i codici degli aiuti alla siderurgia attribuiscono tale competenza alla Commissione solo per un periodo determinato. Pertanto, se determinati aiuti che gli Stati membri desiderano far autorizzare in base ad un codice non vengono notificati entro il periodo da questo previsto per procedere a tale notificazione, la Commissione non può più pronunciarsi sulla compatibilità di tali aiuti rispetto a detto codice. Il fatto che la Commissione o i suoi servizi abbiano eventualmente potuto assumere una posizione contraria in determinate circostanze non è tale da rimettere in discussione tale conclusione. D'altronde, la compatibilità di determinati aiuti con il mercato comune, nel contesto dei codici degli aiuti alla siderurgia, può essere valutata solo con riferimento alle norme vigenti al momento in cui gli aiuti stessi sono effettivamente concessi.
( v. punti 115-117 )
5. Il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati. A tal riguardo, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate nel senso che si applicano a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia.
Per quanto riguarda in particolare il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, nessuna disposizione del suo testo stabilisce che esso possa essere applicato retroattivamente. Inoltre, dall'economia e dalle finalità dei successivi codici degli aiuti risulta che ognuno di essi stabilisce norme di adeguamento dell'industria siderurgica agli obiettivi degli artt. 2, 3 e 4 del Trattato CECA in funzione delle esigenze esistenti in un dato periodo. Pertanto, l'applicazione di norme adottate in un determinato periodo, in funzione della situazione di quest'ultimo, ad aiuti concessi ed erogati nel corso di un periodo precedente non corrisponderebbe all'economia e alle finalità di questo tipo di normativa.
( v. punti 119-120 )
6. Per adempiere la sua funzione, il termine di prescrizione deve essere predeterminato e spetta al legislatore comunitario fissarne la durata e le modalità d'applicazione. Ora, quest'ultimo non è intervenuto per fissare un termine di prescrizione nel campo del controllo degli aiuti concessi in base al Trattato CECA.
Ciò nonostante, nel silenzio dei testi al riguardo, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l'esercizio dei suoi poteri.
( v. punti 139-140 )
7. L'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) attribuisce alla Commissione, qualora essa accerti l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune e decida che lo Stato interessato deve abolirlo o modificarlo, il potere di esigerne il rimborso se tale aiuto è stato concesso in violazione del Trattato, il che consente di garantire l'effetto utile di tale abolizione o modificazione. Il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso mira pertanto a ripristinare lo status quo ante e non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del predetto Trattato in materia di aiuti di Stato.
Ora, il ripristino della situazione anteriore può, necessariamente, essere realizzato soltanto se il rimborso dell'aiuto è maggiorato di interessi decorrenti dalla data del versamento dell'aiuto e se i tassi d'interesse applicati sono rappresentativi dei tassi d'interesse praticati sul mercato. In caso contrario, il beneficiario godrebbe come minimo di un vantaggio corrispondente ad un anticipo di cassa gratuito o ad un prestito agevolato. Pertanto, i beneficiari di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune non possono sostenere di non potersi aspettare che la Commissione richieda il rimborso di tali aiuti unitamente ad interessi che rispecchino per quanto possibile quelli chiesti sul mercato dei capitali.
A tal riguardo, soltanto in assenza di disposizioni comunitarie al recupero degli importi indebitamente versati può essere applicato il procedimento previsto dal diritto nazionale. Ora, avendo il potere di imporre il ripristino della situazione anteriore, la Commissione dispone, salvo il controllo del giudice comunitario riguardo all'esistenza di un eventuale errore manifesto di valutazione, del potere di determinare il tasso d'interesse che consenta di pervenire ad un tale ripristino.
( v. punti 157, 159-161 )
8. La legittimità di una decisione in materia di aiuti dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata.
A tal riguardo, poiché la decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro interessato, e, se del caso, al beneficiario degli aiuti, fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e, eventualmente, comunicare circostanze specifiche relative al rimborso di aiuti già erogati nel caso in cui la Commissione dovesse esigerli.
( v. punti 168, 170 )
9. Quando una società beneficiaria di un aiuto è stata venduta al prezzo di mercato, il prezzo di vendita rispecchia in linea di principio i benefici corrispondenti all'aiuto precedentemente versato ed è il soggetto che ha venduto detta società che, attraverso il prezzo che riceve, conserva il beneficio dell'aiuto. Tenuto conto di ciò, non è insolito che, se del caso, il rimborso di un aiuto incompatibile con il mercato comune, versato ad una società che in seguito è stata venduta, gravi, in definitiva, sul venditore, nei confronti del quale una situazione del genere non può rispecchiare l'esistenza di una sanzione.
( v. punti 180-181 )