This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61999CJ0482
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Aiuti provenienti da risorse statali - Aiuti concessi da un'impresa pubblica - Risorse dell'impresa sottoposte al costante controllo pubblico - Inclusione
(Art. 87, n. 1, E)
2. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Aiuti concessi da un'impresa pubblica - Impresa controllata dallo Stato - Imputabilità allo Stato della misura d'aiuto - Esclusione - Complesso degli indizi da prendere in considerazione
(Art. 87, n. 1, CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Valutazione sulla scorta del criterio dell'investitore privato - Presa in considerazione del contesto all'epoca della concessione del sostegno finanziario
(Art. 87, n. 1, CE)
1. La nozione di risorse statali, che compare all'art. 87, n. 1, CE, comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti ad una misura di aiuto di Stato non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali.
Ciò avviene allorché lo Stato è perfettamente in grado, esercitando la sua influenza dominante sulle imprese pubbliche, di orientare l'utilizzazione delle risorse di queste ultime per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese.
( v. punti 37-38 )
2. La condizione secondo cui una misura, per poter essere qualificata «aiuto statale» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, deve essere imputabile allo Stato non può essere interpretata nel senso che tale imputabilità si evince dalla semplice circostanza che la detta misura è stata adottata da un'impresa pubblica, controllata dallo Stato. Infatti, anche nel caso in cui lo Stato sia in grado di controllare un'impresa pubblica e di esercitare un'influenza dominante sulle operazioni di quest'ultima, l'esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto. Resta così da verificare se le autorità pubbliche debbano ritenersi aver avuto un qualche ruolo nell'adozione di tale misura.
AA tal riguardo, l'imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un'impresa pubblica può essere ricavata da una serie di indizi quali, in particolare, l'integrazione di tale impresa nelle strutture dell'amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l'esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell'impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l'intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell'impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l'improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell'adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell'ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta.
( v. punti 51-52 e 55-56 )
3. Per stabilire se l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese possa costituire aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di simile entità, tenuto conto in particolare delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data dei detti conferimenti.
Per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un'economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva.
( v. punti 68 e 70-71 )