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Document 61999CJ0409

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni fiscali Armonizzazione delle legislazioni Imposte sulla cifra d'affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto Deduzione dell'imposta pagata a monte Esclusioni dal diritto a deduzione Facoltà degli Stati membri di mantenere le esclusioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva Esclusione, successivamente a tale data, dal diritto a deduzione delle spese relative a taluni autoveicoli, mentre prima tale diritto veniva concesso secondo una prassi amministrativa Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 17. n. 6, secondo comma)

    2. Disposizioni fiscali Armonizzazione delle legislazioni Imposte sulla cifra d'affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto Deduzione dell'imposta pagata a monte Esclusioni dal diritto a deduzione Facoltà per gli Stati membri di prevedere talune esclusioni per motivi congiunturali Presupposti per l'esercizio

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 7, prima frase)

    Massima

    1. L'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore di norme comuni che determinino le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva, osta a che uno Stato membro escluda, successivamente all'entrata in vigore della sesta direttiva, le spese relative a taluni autoveicoli dal diritto a deduzione, mentre, al momento dell'entrata in vigore di detta direttiva, tali spese davano diritto alla detrazione secondo una prassi costante delle autorità pubbliche di detto Stato basata su un decreto ministeriale. A tale riguardo, la nozione di «legislazione nazionale», ai sensi dell'art. 17, n. 6, secondo comma, non riguarda unicamente gli atti legislativi veri e propri, ma anche gli atti amministrativi, nonché le prassi amministrative delle autorità pubbliche dello Stato membro considerato.

    ( v. punti 49, 51, dispositivo 1 )

    2. L'art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, il quale prevede che, fatta salva la consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 29 della medesima direttiva, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime delle detrazioni la totalità o parte dei beni o altri beni, deve essere interpretato nel senso che non autorizza lo Stato membro a escludere beni dal regime delle detrazioni senza previa consultazione del detto comitato, dal momento che tale obbligo procedurale è un presupposto per l'adozione di qualsiasi misura basata sull'art. 17, n. 7. Tale disposizione non autorizza nemmeno uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano beni dal regime delle detrazioni privi di indicazioni quanto al loro limite temporale e/o che facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamenti strutturali miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito dello Stato.

    ( v. punti 62-63, 69, dispositivo 2 )

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