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Document 61999CJ0393
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Regolamento n. 1408/71 - Attività di lavoro subordinato in uno Stato membro e di lavoro autonomo in un altro
[Trattato CE, artt. 48, 51 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 42 CE e 43 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 14 quater, lett. b); regolamento del Consiglio n. 3811/86]
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Regolamento n. 1408/71 - Fattispecie assoggettate contemporaneamente alla legge di due Stati membri - Presupposti
[Trattato CE, artt. 48 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 14, lett. b)]
1. Gli artt. 48, 51 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 42 CE e 43 CE) sono diretti a facilitare ai cittadini degli Stati membri l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano a legislazioni nazionali che li ostacolino, qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro. Tuttavia, il Trattato non ha previsto l'armonizzazione delle legislazioni previdenziali degli Stati membri. Pertanto, esso non garantisce ad un lavoratore che estenda le sue attività lavorative a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro un regime previdenziale neutrale e, tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, secondo i casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. In linea di principio, un eventuale svantaggio conseguente all'estensione delle attività del lavoratore o al loro trasferimento in un altro o in più altri Stati membri e al suo assoggettamento ad un nuovo regime previdenziale, rispetto alla situazione in cui egli esercita l'insieme delle sue attività in uno stesso Stato membro, non è contrario alle disposizioni degli artt. 48 e 52 del Trattato, qualora tale regime non crei condizioni di svantaggio per detto lavoratore rispetto a quelli che svolgono la propria attività lavorativa interamente nello Stato membro in cui tale regime si applica o rispetto a quelli già precedentemente assoggettati al medesimo e qualora la disciplina di cui trattasi non si risolva nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto.
Così come gli artt. 48 e 52 del Trattato non implicano che l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone che esercitano un'attività lavorativa non comporti mai una variazione dei livelli dei contributi previdenziali che possono essere loro richiesti, o della tutela previdenziale loro assicurata, parimenti tali articoli non implicano nemmeno che, in mancanza di un'armonizzazione delle legislazioni previdenziali, sia in ogni caso assicurato agli interessati che il grado di complessità nella gestione della loro previdenza sociale resti neutrale. Il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 costituisce, quindi, esclusivamente un sistema di coordinamento e la conformità delle disposizioni di cui all'art. 14 quater, lett. b), del medesimo - a termini delle quali un lavoratore che svolga un'attività di lavoro dipendente in taluni Stati membri ed un'attività di lavoro autonomo in altri Stati membri è assoggettato contemporaneamente alla legge dei due diversi Stati membri - alle prescrizioni degli artt. 48, 51 e 52 del Trattato non può essere collegata alle differenze rilevate, in materia di contributi o di prestazioni previdenziali, tra le situazioni in cui un lavoratore esercita contemporaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in un solo Stato membro e quelle in cui un lavoratore esercita tali attività in Stati membri diversi.
( v. punti 47, 50-52, 54 e 58 )
2. Per quanto attiene all'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71, il Consiglio ha esercitato il proprio compito di coordinamento dell'applicazione delle legislazioni previdenziali per i lavoratori migranti, determinando la o le legislazioni applicabili agli interessati. Legittimamente il Consiglio ha previsto che un lavoratore che eserciti un'attività lavorativa subordinata in determinati Stati membri e un'attività lavorativa autonoma in determinati altri Stati membri sia assoggettato contemporaneamente alla legge di due Stati membri diversi, l'una applicata in relazione all'attività lavorativa subordinata e l'altra in relazione a quella autonoma, mentre, se tali attività fossero esercitate contemporaneamente in altri Stati membri, il lavoratore sarebbe assoggettato solo ad una legge individuata in funzione della sua attività subordinata.
Nelle fattispecie cui si applica l'art. 14 quater, lett. b), gli Stati membri le cui legislazioni trovano simultaneamente applicazione devono assicurare il rispetto degli obblighi risultanti dagli artt. 48, 51 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 42 CE e 43 CE). Spetta, eventualmente, al giudice nazionale dinanzi al quale pende la controversia relativa all'applicazione dell'art. 14 quater, lett. b), da un lato, verificare che le legislazioni nazionali vengano applicate in tale contesto in modo conforme agli artt. 48 e 52 del Trattato, in particolare che la legislazione nazionale i cui presupposti di applicazione sono controversi comporti effettivamente una protezione sociale per il lavoratore interessato e, dall'altro, accertare se, eccezionalmente, non si debba disapplicare tale disposizione su domanda del lavoratore stesso in quanto essa implicherebbe per il medesimo la perdita di un beneficio previdenziale spettantegli inizialmente in forza di una convenzione sulla previdenza sociale in vigore tra due o più Stati membri.
( v. punti 59, 63, 67 e dispositivo )