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Document 61999CJ0324
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ambiente Rifiuti Regolamento n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti Rifiuti destinati allo smaltimento Normativa nazionale che vieta in via generale l'esportazione di questi rifiuti Giustificazione Principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza Obbligo di verificare la conformità della normativa agli artt. 34 e 36 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 29 CE e 30 CE) Insussistenza
[Trattato CE, artt. 34 e 36 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 29 CE e 30 CE); regolamento del Consiglio n. 259/93, art. 4, n. 3, lett. a), sub i)]
2. Ambiente Rifiuti Regolamento n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti Rifiuti destinati allo smaltimento Normativa nazionale che istituisce un obbligo di denuncia ad un ente riconosciuto Mancata attribuzione ad un impianto centrale appartenente a tale ente Spedizione verso impianti di smaltimento situati in altri Stati membri Presupposto Osservanza della normativa nazionale dello Stato di spedizione in materia di tutela dell'ambiente Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 259/93, art. 4, n. 3)
3. Ambiente Rifiuti Regolamento n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti Rifiuti destinati allo smaltimento Procedimento di notifica che si applica alle spedizioni tra Stati membri Applicazione da parte di uno Stato, prima dell'avvio di tale procedimento, di un procedimento proprio di tale Stato Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 259/93, artt. 3, 4 e 5)
1. Quando un provvedimento nazionale che vieta in via generale l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento è giustificato dai principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza, ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. a), sub i), del regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, non è necessario verificare inoltre, separatamente, se tale misura nazionale sia conforme agli artt. 34 e 36 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 29 CE e 30 CE).
( v. punto 46 e dispositivo 1 )
2. L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, non autorizza uno Stato membro, che abbia adottato una normativa volta a istituire un obbligo di denuncia, a un ente riconosciuto, dei rifiuti destinati allo smaltimento, a disporre che, qualora questi ultimi non siano attribuiti a un impianto centrale appartenente al suddetto ente, la loro spedizione verso impianti di smaltimento situati in altri Stati membri è autorizzata solo a condizione che il progettato smaltimento soddisfi i requisiti della normativa di tale Stato membro in materia di tutela ambientale.
( v. punto 65 e dispositivo 2 )
3. Gli artt. 3-5 del regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, ostano a che uno Stato membro anteponga al procedimento di notifica previsto dal suddetto regolamento un autonomo procedimento di denuncia e di assegnazione di tali rifiuti.
( v. punto 76 e dispositivo 3 )