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Document 61999CJ0326

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Cessioni di beni - Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale - Facoltà per gli Stati membri di considerare come beni materiali determinati diritti reali sui beni immobili - Facoltà esperibile a condizione che il prezzo del diritto reale sia per lo meno uguale al valore economico del bene immobile di cui trattasi - Ammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 5, n. 3, lett. b)]

    2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione per l'affitto e la locazione di beni immobili - Equiparazione, per una durata limitata e dietro corrispettivo, della costituzione di un diritto di usufrutto alla locazione o all'affitto di beni immobili - Ammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a)]

    Massima

    1. L'art. 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che subordina la qualifica di «cessione di beni» per le operazioni di costituzione, trasferimento, modifica, rinuncia o estinzione di diritti reali su beni immobili alla condizione che l'importo pagato come corrispettivo di tali operazioni, maggiorato dell'importo dell'imposta sulla cifra d'affari, sia almeno pari al valore economico del bene immobile cui tali diritti si riferiscono. Una condizione del genere contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo, perseguito dalla sesta direttiva, di garantire una riscossione reale e corretta dell'imposta sul valore aggiunto, e questo nonostante la circostanza che la detta condizione sarà raramente soddisfatta nella pratica. Essa, quindi, non è contraria alle disposizioni dell'art. 5, n. 3, della sesta direttiva.

    ( v. punti 35-36, 38, dispositivo 1 )

    2. L'art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, consente di equiparare all'affitto e alla locazione di beni immobili la costituzione, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, di un diritto reale che conferisce al suo titolare un potere d'uso su un bene immobile come un diritto di usufrutto.

    Il rispetto del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto e l'esigenza dell'applicazione coerente delle disposizioni della sesta direttiva, in particolare l'applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste, inducono ad equiparare la costituzione di tale diritto reale alla locazione e all'affitto, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni. Infatti, l'equiparazione alla locazione di una tale forma d'uso di beni immobili permette di evitare che si costituisca abusivamente un diritto alla deduzione dell'imposta versata a monte su beni immobili, obiettivo espressamente previsto all'art. 13 della sesta direttiva.

    Tale interpretazione non può essere invalidata dal fatto che l'usufrutto presenta, nel diritto civile di numerosi Stati membri, caratteristiche che lo distinguono dalla locazione e dall'affitto. Infatti, le particolarità di cui trattasi, che risultano dall'appartenenza di tali istituti a categorie giuridiche distinte, sono secondarie rispetto al fatto che, sul piano economico, un diritto come il diritto di usufrutto di cui trattasi e la locazione o l'affitto presentano la caratteristica comune essenziale che consiste nel conferire all'interessato, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, il diritto di occupare un immobile come se ne fosse il proprietario e di escludere qualsiasi altra persona dal beneficio di un tale diritto.

    ( v. punti 54-59, dispositivo 2 )

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