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Document 61998CJ0165

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo per le imprese che effettuano una prestazione di servizi di pagare la retribuzione minima fissata dalle norme nazionali dello Stato membro ospitante - Ammissibilità - Presupposti

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto, in seguito a modifica, art. 50 CE)]

Massima

$$Gli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) non ostano a che uno Stato membro imponga ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro che effettui una prestazione di servizi sul territorio del primo Stato membro di versare ai suoi lavoratori la retribuzione minima fissata dalle norme nazionali di detto Stato. L'applicazione di siffatte norme potrebbe tuttavia risultare sproporzionata qualora si tratti di dipendenti di un'impresa stabilita in una zona frontaliera che debbono effettuare, a tempo parziale e durante brevi periodi, una parte del loro lavoro sul territorio di uno Stato membro e persino di più Stati membri diversi da quello in cui è stabilita l'impresa. E' compito pertanto delle competenti autorità dello Stato membro ospitante stabilire se, e in quale misura, l'applicazione di una normativa nazionale che impone una retribuzione minima a detta impresa sia necessaria e proporzionata per garantire la tutela dei lavoratori interessati.

( v. punto 41 e dispositivo )

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