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Document 61998CJ0357

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle persone - Deroghe - Decisioni in materia di polizia degli stranieri - Provvedimento d'ingresso nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'art. 8 della direttiva 64/221 - Nozione - Decisione che nega il diritto d'ingresso ad un cittadino comunitario, sprovvisto di permesso di soggiorno, che è stato autorizzato a dimorare temporaneamente nel territorio di questo Stato membro - Esclusione - Effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale proposto avverso tale decisione ed autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa in attesa della decisione su tale ricorso - Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 64/221/CEE, artt. 8 e 9)

Massima

$$Gli artt. 8 e 9 della direttiva 64/221 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica devono essere interpretati nel senso che non può essere qualificata come «provvedimento d'ingresso», ai sensi del detto art. 8, la decisione adottata dalle autorità di uno Stato membro che neghi a un cittadino comunitario, sprovvisto di permesso di soggiorno, il diritto d'ingresso nel suo territorio, nel caso in cui l'interessato sia stato autorizzato a dimorare temporaneamente nel territorio di questo Stato membro, in attesa della decisione da adottare in esito alle indagini necessarie per l'esame del suo fascicolo, ed abbia quindi soggiornato per quasi sette mesi su tale territorio prima che questa decisione gli fosse notificata, fermo restando che un cittadino in tale situazione deve poter godere delle garanzie processuali di cui al detto art. 9 della direttiva 64/221.

Il tempo trascorso successivamente alla decisione dell'autorità competente a causa della presentazione di un ricorso giurisdizionale munito di effetto sospensivo, da un lato, e l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa in attesa della decisione su tale ricorso, dall'altro, non possono incidere sulla qualifica della detta decisione alla luce della direttiva 64/221.

( v. punto 43 e dispositivo )

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