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Document 61998CJ0458
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Motivo che non si riferisce all'integralità del ragionamento del Tribunale - Irrilevanza
[Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51)
3. Ricorso d'annullamento - Sentenza d'annullamento - Effetti - Obbligo di adottare misure di esecuzione - Portata - Annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping - Ripresa dell'indagine - Periodo di riferimento
[Trattato CE, artt. 174 e 176 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 231 CE e 233 CE); regolamento del Consiglio n. 2423/88, artt. 7, n. 1, lett. c), e 13]
4. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nel contesto delle procedure amministrative
1. Dall'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura risulta che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza del Tribunale nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno della domanda di annullamento della stessa.
Il fatto che un atto di impugnazione o il motivo di un atto di impugnazione non comprenda tutte le ragioni che hanno indotto il Tribunale a decidere su una questione non comporta l'irricevibilità di detto motivo.
( v. punti 65-67 )
2. Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso.
( v. punto 74 )
3. In forza degli artt. 174 e 176 del Trattato (divenuti artt. 231 CE e 233 CE), l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
Per conformarsi ad una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, le istituzioni sono tenute a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che le istituzioni interessate devono prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato.
Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata.
In relazione all'annullamento di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo basato su circostanze relative alla determinazione del danno verificatesi nel corso del procedimento antidumping e che non riguardano né inficiano l'apertura del procedimento, la Commissione può approfondire la questione relativa alla determinazione del danno nell'ambito del procedimento antidumping ancora pendente.
Quanto al periodo di riferimento, il termine contemplato dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento base antidumping n. 2423/88 è indicativo e non tassativo. Inoltre, le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale per la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del danno nell'ambito di un procedimento antidumping. Infine, si desume dall'economia del regolamento base che il danno deve essere stabilito in relazione al momento dell'adozione di un eventuale atto istitutivo delle misure di difesa. L'imposizione di dazi antidumping, infatti, non costituisce una sanzione per un comportamento precedente, ma una misura di difesa contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. Di conseguenza, i dazi antidumping non possono, in genere, ai sensi dell'art. 13 del detto regolamento base antidumping, essere imposti né aumentati con effetto retroattivo.
Allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping, è quindi necessario condurre l'inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali. L'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'art. 7 del regolamento base antidumping n. 2423/88, sia nel caso di avvio di un procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento istitutivo di un dazio antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva. Lo stesso vale per la riapertura dell'inchiesta nell'ambito di un procedimento antidumping ancora pendente, a seguito di una sentenza che annulla un regolamento istitutivo di dazi antidumping.
( v. punti 80-82, 84-85, 88-92, 94 )
4. Nell'adempimento del loro dovere d'informazione, le istituzioni comunitarie devono agire con tutta la dovuta diligenza cercando di dare alle imprese interessate, entro i limiti di ciò che è compatibile con l'osservanza del segreto professionale, indicazioni utili per la tutela dei loro interessi e scegliendo, eventualmente d'ufficio, i modi appropriati di siffatta comunicazione. Le imprese interessate devono, in ogni caso, essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del danno ad essa conseguente.
( v. punto 99 )