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Document 61998CJ0287

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ambiente - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337 - Procedura di valutazione - Potere discrezionale degli Stati membri - Potere dei giudici nazionali di controllare il rispetto dei limiti del potere discrezionale

(Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, artt. 5 e 6, n. 2)

2. Diritto comunitario - Interpretazione - Principio dell'interpretazione uniforme

3. Ambiente - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337 - Ambito d'applicazione - Progetti adottati in dettaglio con uno specifico atto legislativo nazionale - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 85/337, art. 1, n. 5)

Massima

1. Un giudice nazionale, quando è chiamato ad accertare la legittimità di un procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità di beni immobili appartenenti ad un singolo nell'ambito della realizzazione di un'autostrada, può controllare se il legislatore nazionale si sia mantenuto nei limiti di discrezionalità fissati dalla direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in particolare quando la valutazione preliminare dell'impatto ambientale del progetto non sia stata effettuata, le informazioni raccolte a termini dell'art. 5 non siano state messe a disposizione del pubblico e quando, contrariamente al disposto di cui all'art. 6, n. 2, della direttiva 85/337, non sia stata data al pubblico interessato la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'avvio del progetto.

( v. punto 39, dispositivo 1 )

2. Dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio d'uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione uniforme ed autonoma da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in questione.

( v. punto 43 )

3. L'art. 1, n. 5, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che esclude dalla sfera di applicazione della direttiva i progetti adottati in dettaglio mediante un atto legislativo nazionale specifico, dev'essere interpretato nel senso che costituisce un atto legislativo specifico ai sensi della detta disposizione una norma emanata da un parlamento a seguito di dibattimento parlamentare pubblico, quando la procedura legislativa abbia consentito il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/337, ivi compreso l'obiettivo della disponibilità di informazioni, e quando le informazioni a disposizione del detto parlamento, al momento dell'approvazione in dettaglio del progetto, siano risultate equivalenti a quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte all'autorità competente nell'ambito di un'ordinaria procedura di autorizzazione del progetto.

( v. punto 59, dispositivo 3 )

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