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Document 61998CJ0425

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Diritto del titolare di un marchio registrato di opporsi all'uso illecito del suo marchio - Carattere distintivo particolare intrinseco o acquisito grazie alla notorietà del marchio - Segno utilizzato per prodotti identici o simili - Rischio di associazione, in senso stretto, tra il segno e il marchio - Rischio che non consente di presumere un rischio di confusione - Necessità di provare l'esistenza di un rischio di confusione

    [Direttiva 89/104/CEE, art. 5, n. 1, lett. b)]

    Massima

    $$L'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104 sui marchi non può essere interpretato nel senso che,

    - quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare, intrinsecamente o grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico, e

    - quando, senza il consenso del titolare del marchio, un terzo usa, nel commercio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato un segno che assomiglia a tal punto al marchio da far sorgere la possibilità di associarlo a quest'ultimo,

    il diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questo di vietare al terzo tale uso del segno qualora il carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta associazione possa creare confusione.

    Infatti, la notorietà di un marchio non permette di presumere l'esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto dell'esistenza di un rischio di associazione in senso stretto. E' necessario l'accertamento positivo dell'esistenza di un rischio di confusione, il quale costituisce l'oggetto della prova da apportare.

    (v. punti 39, 41-42 e dispositivo)

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