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Document 61996CJ0147

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Atti preparatori - Esclusione

    [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

    Massima

    $$Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna. Quando si tratti di atti la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione o del Consiglio, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

    L'atto non idoneo a produrre effetti giuridici e neppure inteso a spiegare tali effetti non può formare oggetto di ricorso di annullamento. Per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre tener conto della sua sostanza.

    (v. punti 25-27)

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