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Document 61998CJ0400
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Operazioni effettuate al fine della realizzazione di un progetto di attività economica - Acquisizione della qualità di soggetto passivo - Riconoscimento da parte dell'amministrazione fiscale - Irrilevanza - Insuccesso dell'attività economica prevista - Irrilevanza sul diritto a detrazione
(Direttiva del Consiglio 77/388 CEE, artt. 4 e 17)
2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Cessioni di fabbricati e del suolo ad essi attiguo - Facoltà degli Stati membri di mantenere in via transitoria l'esenzione e il diritto di opzione relativi a dette cessioni Portata Impossibilità di dissociare i fabbricati e il suolo attiguo
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4, n. 3, lett. a), 28, n. 3, lett. b) e c), e allegati F, punto 16, e G, punto 1, lett. b)]
1 Gli artt. 4 e 17 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari devono essere interpretati nel senso che il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto versata sulle operazioni effettuate al fine di realizzare un progetto di attività economica sussiste anche quando l'amministrazione fiscale è a conoscenza, fin dalla prima liquidazione dell'imposta, del fatto che l'attività economica prevista, che doveva dar luogo ad operazioni assoggettate ad imposta, non sarà esercitata.
Infatti, la nascita del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata sulle prime spese d'investimento non è affatto subordinata ad un riconoscimento formale della qualità di soggetto passivo da parte dell'amministrazione fiscale. Questo riconoscimento ha per unico risultato il fatto che una tale qualità, una volta riconosciuta, non può più essere ritirata con effetto retroattivo al soggetto passivo, al di fuori di situazioni fraudolente o abusive, senza violare i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Deve essere considerato soggetto passivo chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva ed effettui a tal fine le prime spese di investimento. Agendo in tale veste, egli ha quindi, conformemente agli artt. 17 e seguenti della sesta direttiva, il diritto di detrarre immediatamente l'imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata sulle spese d'investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l'inizio dell'esercizio effettivo della sua impresa
(v. punti 34, 38, 42, dispositivo 1)
2 Dalla distinzione di cui all'art. 4, n. 3, della sesta direttiva 77/388 tra, da un lato, la cessione di terreni edificabili, descritti come «i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri», e, dall'altro, la cessione di fabbricati o di frazioni di fabbricati e del suolo attiguo effettuata anteriormente alla prima occupazione, poiché qualsiasi costruzione incorporata al suolo è considerata come un fabbricato in base a questa disposizione, nonché dalla formulazione dell'art. 4, n. 3, lett. a), della direttiva, riguardante «la cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo», risulta che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i fabbricati o frazioni di fabbricati ed il suolo attiguo non possono essere dissociati.
Alla luce di queste considerazioni, l'esenzione e il diritto di opzione di cui all'art. 28, n. 3, lett. b) e c), della sesta direttiva, considerato unitamente ai suoi allegati F, punto 16, e G, punto 1, lett. b), i quali autorizzano gli Stati membri, nel corso del periodo transitorio, a continuare ad esentare la cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo effettuata anteriormente alla prima occupazione nonché a concedere ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di una tale cessione, devono riguardare, in maniera indissociabile, i fabbricati o frazioni di fabbricati ed il suolo attiguo.
(v. punti 47, 49-51)