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Document 61998CJ0196

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Deroga ammessa per le conseguenze derivanti, per altre prestazioni, dall'esistenza di età pensionabili diverse - Portata - Possibilità per gli Stati membri di adottare o modificare, successivamente alla scadenza del termine di attuazione, provvedimenti connessi a questa differenza di età

    [Direttiva del Consiglio 79/7 CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]

    2 Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Deroga ammessa per le conseguenze derivanti, per altre prestazioni, dall'esistenza di età pensionabili diverse - Portata - Limitazione alle sole discriminazioni necessariamente e obiettivamente correlate alla differenza di età pensionabile - Discriminazione in materia di prestazioni finalizzate a compensare la diminuzione dei redditi da lavoro - Ammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 79/7, art. 7, n. 1, lett. a)]

    Massima

    1 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, quest'ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione non solo la fissazione dei limiti di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro, ma anche le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni. Orbene, il mantenimento temporaneo di un'età pensionabile differente a seconda del sesso può richiedere la successiva emanazione, dopo lo scadere del termine di trasposizione della direttiva, di provvedimenti inscindibili da tale regime derogatorio alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale nonché la modifica di tali provvedimenti. Infatti, vietare a uno Stato membro che ha fissato un'età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne di adottare o modificare, dopo lo scadere del termine di trasposizione, provvedimenti connessi a tale differenza di età equivarrebbe a vanificare la deroga prevista dall'articolo di cui trattasi. (v. punti 4, 23-24)

    2 La deroga al principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, prevista all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va intesa nel senso che si applica ad una prestazione, come la «reduced earnings allowance» di cui trattasi nelle cause principali, che è stata introdotta nella normativa di uno Stato membro dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva e che consiste nel versamento di un assegno ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione sia diminuita in conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, comportando un requisito in materia di età diverso a seconda del sesso. Poiché tale assegno è destinato a compensare la diminuzione dei redditi da lavoro, esiste una coerenza tra questo regime e quello della pensione di vecchiaia, con la conseguenza che tale discriminazione è oggettivamente e necessariamente connessa alla differenza tra l'età pensionabile degli uomini e quella delle donne. (v. punti 20, 30-32, 34-35 e dispositivo)

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