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Document 61999CJ0087

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Retribuzione - Imposte sul reddito - Normativa nazionale che subordina il beneficio dell'imposizione congiunta delle coppie sposate alla residenza di entrambi i coniugi nel territorio nazionale - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 48, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2]

Massima

$$L'art. 48, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE) e l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano all'applicazione di una normativa nazionale che, in materia di imposta sul reddito, subordini il beneficio dell'imposizione congiunta dei coniugi non separati né di fatto né giudizialmente alla condizione che entrambi siano residenti nel territorio nazionale, e neghi la concessione di tale vantaggio fiscale a un lavoratore residente in questo Stato, dove percepisce la quasi totalità dei redditi familiari, e il cui coniuge risiede in un altro Stato membro.

(v. punto 26 e dispositivo)

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