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Document 61998CJ0110
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) - Nozione - Tribunales Económicos-Administrativos competenti a conoscere reclami fiscali - Inclusione
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell'imposta versata a monte - Attività preliminari allo svolgimento abituale delle operazioni imponibili - Presupposti - Mancato rispetto - Sanzione - Perdita o differimento d'esercizio del diritto a detrazione - Inammissibilità
(Direttiva 77/388/CEE, art. 17)
1 Per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), si deve tener conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Soddisfano questi criteri i Tribunales Económico-Administrativos in Spagna competenti a conoscere reclami fiscali.
(v. punti 33, 41)
2 L'art. 17 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari osta ad una normativa nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto pagata da un soggetto passivo prima dell'inizio dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili a talune condizioni, quali la presentazione di una domanda espressa in tal senso prima che l'imposta sia divenuta esigibile e l'osservanza di un termine di un anno fra tale presentazione e l'inizio effettivo delle operazioni imponibili, e che sanziona il mancato rispetto di tali condizioni con la perdita del diritto alla detrazione o con il differimento dell'esercizio di tale diritto fino all'inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili.
(v. punto 55 e dispositivo)